Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36084

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Svolgimento del processo

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia ha rigettato con ordinanza del 14/10/2010 la richiesta di ammissione all’oblazione proposta da M.D., imputato della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).

L’istanza di oblazione è stata formulata in una alla proposizione di atto di opposizione a decreto penale di condanna per la contravvenzione addebitata.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza appena sopra menzionata per ottenerne l’annullamento. Il ricorrente denunzia:

1) mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

2) inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ovvero violazione di legge con riferimento alla mancata richiesta di previo parere del PM in ordine alla istanza di oblazione;

3) mancanza o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

4) mancanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla ritenuta infondatezza della questione della omissione dell’avviso all’indagato.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, ampiamente segnalata dal Procuratore Generale, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, abbia rigettato la domanda di oblazione, è inammissibile potendosi far valere eventuali vizi di quel provvedimento con l’impugnazione contro la sentenza che definisce il giudizio di opposizione (Cass. Pen. Sez. 4, 22/6/2010 n. 34667 e, più ampiamente, con richiamo del principio di tassativita delle impugnazioni, Cass. Pen. Sez. 4, 19/11/2003 n. 48622).

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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