Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-03-2012, n. 3317 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, C.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 23 novembre 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste, con controricorso, il Ministero.

Motivi della decisione

E’ corretto il principio sostenuto dal Giudice a qua: secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda e tale da escludere la sofferenza, giustificante il risarcimento del danno non patrimoniale. Tuttavia, nella specie, il provvedimento impugnato non fornisce indicazione alcuna di tale consapevolezza, richiamando genericamente ed in modo apodittico la sentenza del TAR, resa nel procedimento presupposto.

Va pertanto accolto il ricorso, determinandosi il danno morale in conformità ai parametri CEDI e alla giurisprudenza di questa Corte.

E’ cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito.

Va determinata una somma di Euro 6.750.00, con interessi dalla domanda, (procedimento presupposto: aprile 1996 – settembre 2006;

durata ragionevole tre anni).

Le spese giudiziali di merito andranno riliquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parie qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 6.750,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori dì legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori R. Angelone e M.G. Cappiello antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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