T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 2609 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe C.F., volontario in servizio permanente dell’Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa del 27 giugno 2003 con cui è stata respinta la sua richiesta di rimborso delle spese di missione, chiedendo, altresì, la condanna del Ministero al pagamento a tale titolo di Euro 21.000,00.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1981 del 6 novembre 2003 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ingiungendo, altresì, all’Amministrazione il pagamento in favore del ricorrente di una somma non inferiore ad Euro 10.000,00.

Chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 4 maggio 2011, la causa è stata istruita mediante richiesta di specifica documentazione, come da ordinanza n. 1291 del 24 maggio 2011.

Espletata l’istruttoria e previo deposito di memorie conclusive, all’udienza pubblica del 19 ottobre 2011 la causa, su richiesta delle parti, è passata in decisione.

2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

2.1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio presso l’11° Reggimento trasmissioni di Civitavecchia, con provvedimento del 21 marzo 2002, è stato comandato in missione alla neo attivata base NATO di Solbiate Olona dal 9 aprile 2002, insieme ad altri militari, con oneri di missione a carico del Reparto del medesimo Comando (doc. 2 del fascicolo del ricorrente).

Per il vitto e l’alloggio ha anticipato le relative spese sostenute presso esercenti privati e prendendo in locazione un appartamento in Cavaria con Premezzo, poco distante da Solbiate Olona ed ha, conseguentemente, chiesto il rimborso all’amministrazione.

In data 2 maggio 2002 il Comandante del Reparto Comando di corpo d’armata di reazione rapida ha inoltrato allo Stato Maggiore dell’Esercito la richiesta di "aggregare" il personale inviato in missione stante la possibilità di garantire vitto e alloggio in caserma (doc. 3 id.), sostanzialmente chiedendo una modifica dello status del militare da "comandato" ad "aggregato".

Detta nota è stata riscontrata con telegramma in data 31 ottobre 2002 con cui, "ad integrazione" del provvedimento del 21 marzo 2002, ferma restando la posizione di "comandato", è stato disposto l’obbligo per il personale inviato in missione di fruire di vitto e alloggio "a carico" dell’amministrazione (doc. 7 id.).

Qualche giorno dopo lo Stato Maggiore ha disposto per il ricorrente la cessazione del comando a far data dal 3 novembre 2002 e il suo trasferimento d’autorità al predetto Comando di Solbiate Olona dal 4 novembre 2002 (doc. 8 id.).

Durante la missione il ricorrente ha inoltrato richieste di rimborso spese, respinte dall’Amministrazione, nonché richiesta di rimborso della diaria forfetaria di Euro 100,00 ai sensi dell’art. 7, comma 9, del DPR 13 giugno 2002, nelle more entrato in vigore e, al termine, ha chiesto la corresponsione del trattamento di missione ai sensi della predetta norma, nonché dell’art. 6 del DPR del 16 marzo 1999, n. 255.

Il diniego è intervenuto con la nota del 27 giugno 2003 impugnata con il ricorso in epigrafe.

2.2. Dalla documentazione in atti si rileva in modo certo che l’Amministrazione non ha mai inteso utilizzare, per l’invio in missione portato all’attenzione del Collegio, l’istituto dell’aggregazione di cui all’art. 65, comma 1, lett. b) del DPR 5 giugno 1976, n. 1076 vigente all’epoca dei fatti.

Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Amministrazione negli scritti difensivi, la disciplina di tale istituto, le cui peculiarità pertanto non rilevano, non può essere applicata al caso in esame e, in ogni caso, non sarebbe incompatibile con la disciplina del comando in missione come precisato nella circolare 223032/02/03336789 del 19 ottobre 1989 del Ministero della Difesa (doc. 4 id.).

Deve, viceversa, applicarsi la disciplina del trattamento di missione di cui all’art. 6 del DPR 16 marzo 1999, n. 255 il quale, al comma 7, prevede che al personale (civile e militare, come stabilito dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836) inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

Né d’altra parte appare utile, ai fini invocati dall’Amministrazione, la precisazione, ribadita anche in sede istruttoria, che il militare comandato dovesse fruire di vitto e alloggio "a carico dell’amministrazione", atteso che tale locuzione indica che i relativi costi sono sostenuti dall’amministrazione, ma nulla dice circa le modalità di fruizione del beneficio per l’individuazione delle quali, in mancanza di ulteriori elementi, deve farsi riferimento alla suindicata normativa.

Né, infine, l’Amministrazione, di tanto espressamente richiesta con l’ordinanza istruttoria del 24 maggio 2011, è stata in grado di dimostrare di aver offerto al ricorrente, presso il Reparto Comando del Corpo di Armata Reazione Rapida di Solbiate Olona, sia un alloggio che il vitto e che costui lo abbia, eventualmente, rifiutato.

Deve, conclusivamente, accogliersi il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il rimborso delle spese di missione e, per l’effetto, deve definitivamente condannarsi l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 10.000,00 (diecimila), già ingiunta con l’ordinanza cautelare del 6 novembre 2003, così forfetariamente ridotta rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente, sulla base della documentazione in atti.

3. Non può, viceversa, essere accolta la domanda di condanna alla corresponsione dell’indennità giornaliera di cui all’art. 7, comma 9, del DPR 163/2002, norma peraltro entrata in vigore soltanto il 1 settembre 2002, atteso che trattasi di misura alternativa al trattamento economico di missione vigente che, in ogni caso, andava preventivamente autorizzata.

4. Quanto alle spese se ne può disporre l’integrale compensazione in considerazione sia dell’accoglimento parziale del ricorso sia dell’avvenuta corresponsione della somma dovuta fin dal 2003.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, di Euro 10.000,00 per le causali e con la precisazione di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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