Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36060 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a S.N. G. la pena concordata tra le parti a fronte della contestazione dei delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, perchè in concorso con altro imputato oggi non ricorrente, sottraeva dagli scaffali di una profumeria n. 9 confezioni di profumo del valore di Euro 421,42 utilizzando allo scopo una borsa schermata ed effettuando alla cassa il pagamento di altri beni. La sentenza ha stabilito ex officio la confisca della somma di Euro 4.450,00 trovata in possesso dello S. all’atto del suo arresto.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 240 c.p., per avere pronunziato un provvedimento di confisca sull’assunto che incomba all’imputato, a pena di confisca, l’onere di provare la legittima provenienza del denaro in suo possesso.

All’udienza pubblica del 18/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che nel testo del provvedimento impugnato la provenienza della somma confiscata è ritenuta prodotto del reato addebitato (o di precedenti simili azioni delittuose) in forza di congetture legate al dichiarato stato di disoccupazione dell’imputato e alle sue condizioni di vita. I descritti numerosi capi di vestiario di taglie diverse (dunque non rivenienti da acquisti per proprio uso) e ancora muniti della targhetta di vendita e anche di placca antitaccheggio (dunque di provenienza potenzialmente legata ad altri ripetuti delitti) non costituiscono oggetto della contestazione di reato per la quale è intervenuta la confisca impugnata, e sono in ogni caso cosa ben diversa dalla somma confiscata. La annotazione della scarsa credibilità delle spiegazioni fornite dall’imputato circa la provenienza di quella somma, è mera confutazione di una prospettazione alternativa della provenienza, ma non integra ancora prova della qualità di prodotto o profitto di reato.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla disposizione di confisca della somma di denaro, dovendosi in conseguenza disporre la restituzione del denaro stesso all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con restituzione all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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