Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2012, n. 3304 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della A.S.U.R. Marche, Zona territoriale n. (OMISSIS) di Jesi, appartenenti al ruolo della Dirigenza non medica (ex gruppo B). hanno chiesto al Tribunale di Ancona l’accertamento dell’esatta determinazione del fondo relativo alla retribuzione di risultato con ricalcolo dello stesso, fin dalla sua costituzione, D.P.R. n. 270 del 1987, ex art. 66 e ss. e in base all’interpretazione dell’art. 61 del ccnl 5-12-1996, avvenuta con il verbale di interpretazione autentica dell’ARAN del 12-7-2001. In particolare i ricorrenti hanno lamentato che il detto fondo non era stato costituito in ossequio al citato art. 61, così come autenticamente interpretato, e che lo stesso avrebbe dovuto essere rideterminato secondo il procedimento di cui al D.P.R. 384 del 1990, art. 57 e ss..

La ASUR Marche si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione nonchè la carenza della propria legittimazione passiva, per il periodo antecedente l’1-2- 1995, data di costituzione.

Il Giudice adito con ordinanza del 29-10-2008. ha aperto la procedura per la questione interpretativa dell’art. 61 citato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 demandando all’ARAN di dirimere la questione sulla portata della norma. In particolare il quesito ha riguardato la parte in cui la norma collettiva si riferiva alla somma complessiva costituente il fondo, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo, determinata per l’anno 1993. con particolare riguardo al fatto se tale ultima locuzione fosse da intendersi nel senso che le quote storiche da prendere in considerazione fossero quelle già determinate dall’amministrazione nel 1993, indipendentemente quindi dalla loro esattezza, o se dovesse farsi riferimento alle quote storiche dell’anno 1993 così come avrebbero dovuto essere determinate, laddove le disposizioni fossero state correttamente applicate fin dal 1985.

Sul punto l’ARAN con verbale del 17-2-2009, richiamato e confermato il contenuto del precedente verbale di interpretazione autentica del 12-7-2001 sempre relativo all’art. 61, tendente a chiarire la portata della locuzione "quote storiche spettanti", ha fatto presente di non essere riuscita a raggiungere un accordo sul punto specifico di rimessione, stante l’assenza delle organizzazioni sindacali originariamente firmatarie, scrivendo comunque che "al fine di determinare le risorse destinate a costituire il fondo per la retribuzione di risultato si debba far riferimento al complessivo quadro normativo e contrattuale richiamato nel citato art. 61. pacificamente assumendo una corretta applicazione di dette norme".

Il Giudice, con sentenza non definitiva D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64 depositata il 28-7-2009, in base al criterio sistematico ha dichiarato che l’interpretazione dell’art. 61 del ccnl 5-12-1996 relativo all’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità, nella parte in cui si riferisce alla somma determinata per l’anno 1993, deve intendersi nel senso che le somme da considerare sono quelle concretamente individuate e stanziate dall’amministrazione competente nell’anno 1993.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i dirigenti con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. L’A.S.U.R. Marche ha resistito con controricorso ed anch’essa ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata "opera una forzata sovrapposizione interpretativa tra fondo complessivo della retribuzione di risultato afferente il finanziamento di tutti i ruoli (sanitario medico, non medico e amministrativo) e la ripartizione del medesimo per quote storielle spettanti a ciascun ruolo", così in sostanza disattendendo il contenuto della clausola di interpretazione autentica sottoscritta dalle parti.

In particolare i ricorrenti evidenziano che tale clausola "richiama espressamente la disciplina contrattuale storicamente succedutasi a cui occorre fare riferimento per determinare in particolare le quote storielle spettanti a ciascun ruolo" (vedi in particolare il D.P.R. 270 del 1987, art. 69, comma 6 che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 308/1986, riconobbe all’ex Gruppo B un incremento annuale del relativo fondo di plus orario, con dignità economica parificata a quella dei medici.

In tale quadro i ricorrenti rilevano che "interpretazione autentica del 2001 della locuzione "quote storiche spettanti a ciascun ruolo" ha permesso, attraverso il richiamo della disciplina contrattuale applicabile, di rispettare la dinamica contrattuale del fondo della Dirigenza Medica non sanitaria, salvando la retribuzione di risultato di questa dalle prevaricazioni degli altri ruoli", e tale interpretazione è stata applicata dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Aosta n. 76 del 23-10-2003, Corte d’Appello di Torino n. 426/2004, Tribunale di Bologna n. 1021/2004).

Peraltro, secondo i ricorrenti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Ancona, alcun argomento contrario può trarsi dal verbale del 2009 inviato dall’ARAN, nel quale si riafferma la validità dell’interpretazione autentica già formulata, disapplicata dalla sentenza impugnata, e si conferma come il quesito involga la determinazione delle quote storiche spettanti per l’anno 93 di ciascun ruolo.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la impugnata sentenza lamentando il mancato rispetto sia della volontà delle parti sottoscrittrici il contratto collettivo che del dato letterale del medesimo, nonchè dei criteri interpretativi sistematici desunti dalla dinamica contrattuale e dalle circolari interpretative succedutesi nel tempo". In particolare deducono:

che il Tribunale di Ancona ha ignorato la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10-8-1987, che "afferma la doverosità del rispetto delle previsioni contrattuali che comportano il ricalcolo del Fondo del gruppo B anche in un momento successivo alla sua ripartizione operata nelle determinazioni della amministrazione;

che il Fondo complessivo di cui all’art. 61 citato "non può ritenersi cristallizzato alla determinazione aziendale poichè è suscettibile di altri incrementi" avendo una "dinamicità propria", al fine del finanziamento dell’intera retribuzione di risultato, la quale "deve essere ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo";

che la lettura sistematica dello stesso art. 61 "depone per l’esclusione di un principio di sistema che affermi che il fondo per la retribuzione di risultato spettante all’ex Gruppo B sia ancorato ad un tetto a monte predeterminato dalla Amministrazione";

che comunque l’art. 61 è stato autenticamente interpretato con il verbale del 12-7-2001 e tale interpretazione autentica è stata in sostanza ignorata dall’impugnata sentenza.

Su entrambi i motivi, strettamente congiunti, osserva in primo luogo il Collegio che effettivamente la sentenza impugnata non ha rilevato la sostanziale identità della questione interpretativa riguardante la portata della locuzione "quote storiche spettanti" contenuta nell’art. 61 del ccnl del 1996 e non ha affatto considerato il contenuto de verbale di interpretazione autentica del 12-7-2001 (richiamato e confermato nel verbale del 17-2-2009) dove si legge che "Con riguardo alla formazione del fondo di cui all’art. 61, comma 2 lettera a) del CCNL 1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5-12-1996, le parti specificano che per "quote storiche spettanti" non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e segg. applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3".

La sentenza impugnata, poi, non solo non ha fornito una esauriente e completa motivazione della decisione ma neppure ha svolto una qualsiasi attività istruttoria suscettibile di accreditare in qualche modo la tesi accolta (peraltro sulla base dei soli parziali elementi letterali e sistematici richiamati).

In specie il Tribunale di Ancona non ha accertato in alcun modo l’effettivo comportamento delle parti collettive anteriore e successivo all’interpretazione autentica del 2001 e, peraltro, neppure ha accertato, nella fattispecie, la esistenza e il contenuto di accordi regionali e locali, espressamente previsti dal D.P.R. n. 384 del 1990 (e già dal D.P.R. n. 270 del 1987).

Non essendo tali accertamenti esperibili in questa sede di legittimità, essendo ogni indagine al riguardo rimessa al giudice del merito e ai suoi poteri istruttori. al Collegio non resta che applicare il principio già affermato da questa Corte (v. Cass. 24-1- 2008 n. 1578) con riferimento al procedimento ex art. 420 bis c.p.c., che ben può enunciarsi anche con riferimento al presente procedimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64 dalla cui eadem ratio, del resto, l’art. 420 bis ha tratto origine.

Anche il presente procedimento di accertamento pregiudiziale, "concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione" "di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’ARAN", infatti, "è finalizzato ad assicurare l’uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un’idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia". Pertanto "ove la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, ne deriva l’accoglimento del ricorso, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito".

Il ricorso va in tali sensi accolto con la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Ancona, che provvederà, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Ancona anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012

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