T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 2605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bergamo ne ha respinto l’istanza di rilascio di duplicato del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla sussistenza di due decreti di espulsione pregressi, pronunciati a carico del ricorrente l’uno in data 31 gennaio 1994, e l’altro in data 25 marzo 1992: tali precedenti sono emersi a seguito degli accertamenti dattiloscopici cui il ricorrente è stato sottoposto, che hanno evidenziato come quest’ultimo abbia plurime volte rilasciato false generalità alle autorità.

Una simile circostanza, relativa alla fase di clandestinità del ricorrente, è stata ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 del D.l. n. 489 del 1995, a mente del quale lo straniero che abbia ottenuto la regolarizzazione del proprio stato sul territorio nazionale non è punibile per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e soggiorno e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a suo carico.

Tale disposizione, contenuta da un D.L. non convertito, è stata da ultimo recepita dal D.L. n. 477 del 1996, anch’esso non convertito: tuttavia, la L. n. 617 del 1996 ha fatto salvi gli effetti prodotti alla luce di questi D.L. e ha disposto che sulla base di essi fossero completate le procedure ivi previste, tra cui quella di regolarizzazione, che fossero già state avviate.

L’intervenuta regolarizzazione deve ritenersi provata in causa, sia in ragione del fatto che essa non è stata contestata dalla Amministrazione convenuta, sia considerando che quest’ultima non ha ottemperato agli incombenti istruttori disposti sul punto in sede cautelare dal Consiglio di Stato (che ha concesso la tutela interinale).

Ciò detto, l’atto impugnato si rivela illegittimo, poiché basato sulla ricorrenza di due provvedimenti amministrativi di espulsione anteriori alla regolarizzazione, e dunque superati ex lege in forza di quest’ultima.

Il provvedimento impugnato va perciò annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione i)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere le spese, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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