Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 05-10-2011, n. 36080 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26/3/2010 la Corte di Appello di Firenze, rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da L.V.. Questi, arrestato il (OMISSIS) in flagrante detenzione di gr. 18 di hashish, era stato liberato in data 9/10/2004 (dopo un periodo di arresti domiciliari) e successivamente assolto con formula piena, perche il fatto non sussiste (destinazione della sostanza all’uso personale), dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 7/5/2007. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore deducendo la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione. Invero il L. era stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di droga in zona ove era in corso un appuntamento musicale che richiamava per diversi giorni migliaia di persone. Pertanto era giustificata la detenzione di un quantitativo superiore alla d.m.g. a fronte di una permanenza in loco per più giorni. La destinazione della sostanza all’uso personale era stata evidenziata immediatamente al G.I.P. il quale pertanto aveva tutti gli elementi per valutare correttamente la condotta posta in essere, priva di rilevanza penale.

Positivamente, inoltre dovevano essere valutati anche la incensuratezza del L. e la circostanza che la sostanza non era suddivisa in dosi. Pertanto la condotta posta in essere non poteva considerarsi gravemente colposa ed idonea a trarre in inganno il giudice della cautela.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Va premesso che, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

3.2. Nella specie, è quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla condotta del L. ed alla sua idoneità ad ingenerare nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nell’attività di spaccio di droga.

Ebbene, la Corte territoriale, facendo buon governo dell’applicazione delle norme in materia e con logica motivazione, ha evidenziando le ragioni che hanno indotto al rigetto della richiesta, e cioè che:

a) il ricorrente si trovava in un campeggio frequentato da molti giovani, nel perimetro della manifestazione "Pistoia Jazz";

b) era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish di gran lunga superiore al fabbisogno personale di un giorno.

Ciò premesso, le circostanze di fatto illustrate, come coerentemente affermato dalla corte di merito, erano idonee a determinare in coloro che hanno svolto le indagini e nel giudice, il convincimento che la detenzione della sostanza fosse destinata alla cessione, in ragione della sua quantità e del contesto generale della detenzione.

Pertanto ben può ritenersi che il L. abbia dato causa all’instaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell’aver tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati come condotta penalmente rilevante. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso; segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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