Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 05-10-2011, n. 36054 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20/11/2009 il Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a S.A. la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 600 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b) (tasso alcolemico di g/l 0,92 – 0,94, fatto in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Roma deducendo la violazione di legge ed in particolare per la omessa applicazione della sanzione della sospensione della patente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868 del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Arezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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