T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 03-11-2011, n. 2616 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 21.03.2008 e depositato il successivo 16.04.2008, il Comitato Promotore Per il Referendum Abrogativo del P.G.T. (da ora anche solo il Comitato) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune con controricorso, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando altresì con successiva memoria, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In prossimità dell’udienza per la discussione del merito entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere prendere in esame la questione di giurisdizione che, sollevata da parte resistente, appartiene al novero delle questioni rilevabili ex officio.

Sul punto, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal prevalente orientamento giurisprudenziale, incline a ritenere che nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configuri sempre la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991; sez. un., 6 giugno 1994, n. 5490; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 194).

Ciò, in quanto sono configurabili posizioni di diritto soggettivo pubblico in capo ai promotori di referendum consultivi e propositivi che siano menomati da atti della procedura referendaria organizzata da enti territoriali politici.

I promotori agiscono, nel relativo procedimento, in posizione di parità con gli organi dell’ente territoriale preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell’ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della p.a.

Il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato ma non degradato né inciso da atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria.

Il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133, c.p.a.), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10).

Sulla scorta delle rassegnate conclusioni, il ricorso del "Comitato Promotore Per il Referendum Abrogativo del P.G.T.", deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione concernente diritti soggettivi attratti alla giurisdizione dell’A.G.O.

La novità delle questioni sottese al presente giudizio, oltreché l’erronea indicazione dell’autorità fornita di giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato, giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti costituite, a mente degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui alla precedente lettera;

c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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