Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 05-10-2011, n. 36053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2/3/2010 il Tribunale di Roma condannava K. A. per il delitto di furto aggravato di un’auto Golf parcheggiata sulla pubblica via (acc. in Roma il (OMISSIS)). All’imputato, con le attenuanti generiche, veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa, pena sospesa.

Con sentenza del 25/6/2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge. Invero l’imputato, al momento in cui era stato invitato a dichiarare od eleggere domicilio, aveva fatto annotare: "eleggo domicilio in (OMISSIS) senza fissa dimora". Il P.M. pertanto aveva emesso decreto di irreperibilità (il 2/2/2007) per la notifica della citazione a giudizio. Successivamente le notifiche gli erano state effettuate ai sensi dell’art. 161 c.p.p., in quanto in dibattimento l’imputato era stato qualificato contumace e non irreperibile. Pertanto, in violazione di legge, per le notifiche dei successivi gradi di giudizio, non erano state fatte ulteriori ricerche e non era stato rinnovato il decreto di irreperibilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Invero in data 14/11/2003, alle ore 15.20, durante le operazioni di P.G. inerenti al furto dell’auto, la Polizia stradale di Roma ebbe ad invitare il K. a dichiarare od eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., dando gli avvertimenti di cui al predetto articolo. In tale sede il ricorrente ebbe a dichiarare "Eleggo domicilio in (OMISSIS), senza fissa dimora". Ne consegue che la insufficienza della elezione (o dichiarazione) di domicilio, ai sensi del cit. art. 161, comma 4, ben ha legittimato il giudice di merito ad eseguire le notificazioni a mano del difensore, ma non con il rito degli irreperibili, bensì secondo il disposto del richiamato art. 161 c.p.p., e che non prevede l’espletamento di ulteriori ricerche.

L’infondatezza del ricorso impone il suo rigetto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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