T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-11-2011, n. 2637 Costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente in qualità di società incorporante di V.P. srl a seguito di fusione, impugna l’ordinanza indicata in premessa, emanata a seguito di disboscamento non autorizzato di un’area sita nel Parco della Valle del Ticino di sua proprietà e condotto da ultimo dalla società O. srl Servizi aeroportuali, per i seguenti motivi.

I) Violazione per principio di colpevolezza sancito dalla L. 689/81 in quanto la ricorrente non sarebbe corresponsabile del danno neppure a titolo di culpa in vigilando.

In merito invoca anche la pronuncia favorevole ottenuta dalla conduttrice società O. srl con la decisione sul ricorso straordinario DPR 28 maggio 2010. La ricorrente in particolare afferma che, venuta meno l’ordinanza nei confronti della società individuata come responsabile, l’obbligazione del pagamento della somma di denaro cadrebbe anche nei confronti della coobbligata in solido.

II) Violazione dell’art. 147 del D. Lgs. 42/2004 in quanto l’ordinanza non avrebbe indicato i criteri in base ai quali è stata determinata la sanzione, né nella determinazione della superficie minima di compensazione, né nel calcolo delle somme dovute.

La difesa del Parco sostiene che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 non sarebbe soggetta al principio di responsabilità personale di cui alla L. 689/81 ma avrebbe carattere reale. In secondo luogo la pronuncia sul ricorso straordinario non sarebbe opponibile dalla ricorrente, in quanto chiamata a rispondere del danno ad altro titolo.

All’udienza del 4 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza prevalente ha ormai chiarito che l’art. 15 della legge nr. 1497 del 1939 (divenuto poi art. 164 del d.lgs. nr. 490 del 1999, ed oggi l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento del danno(cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 12.03.2009, n. 1464; Cons. Stato, sez. VI, 28.07.2006, nr. 4690; Cons. Stato, sez. IV, 15.11.2004, nr. 7405; id. 03.11.2003, nr. 7047; Cons. Stato, sez. VI, 03.04.2003, nr. 1729; Cons. Stato, sez. IV, 12.11.2002, nr. 6279; Cons. Stato, sez. VI, 08.11.2000, nr. 6007; id. 06.06.2000, nr. 3185), con la conseguenza che si applica anche in mancanza di un danno ambientale.

In secondo luogo tale sanzione per la giurisprudenza prevalente (cfr. Tar Sicilia Catania, I, 25.03.2010; Cons. Stato, Ad. Gen. 11.04.2002 n. 4) ha natura affittiva, cioè di punire l’autore dell’abuso e non quella ripristinatoria (o reale), che colpisce l’oggetto dell’illecito, riportando la situazione allo stato quo ante. Ne consegue che la sanzione pecuniaria paesistica, a differenza di quella urbanistica, ha natura personale ed è quindi soggetta alle regole previste dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Non può perciò essere notificata al proprietario del bene in mancanza dell’accertamento di una responsabilità a suo carico nella condotta illecita, eventualmente in solido (art. 6 L. 689/81).

In terzo luogo la condotta illecita può consistere sia in una condotta commissiva, consistente nella compromissione dell’integrità paesaggistica (illecito sostanziale), sia in una condotta omissiva, consistente nella violazione dell’obbligo di conseguire preventivamente l’atto di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento (illecito formale) (In questo senso v. Cons. Stato, VI, 21 febbraio 2001 n. 912; Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 2000, nr. 3184). Nel caso in giudizio l’amministrazione ha contestato alla ricorrente ed alla società O. srl la violazione formale (v. lettera del Consorzio 31.01.2005 doc. n. 12 del ricorrente).

Occorre quindi confermare quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato reso sul ricorso straordinario, nella parte in cui afferma che la responsabilità graverebbe sull’autore del disboscamento non autorizzato, in quanto ha compiuto le opere senza autorizzazione preventiva.

Venendo ora all’accertamento della responsabilità della ricorrente, occorre escluderla.

Per quanto riguarda la condotta illecita, essa consiste, nel caso di violazione formale, nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica.

In merito occorre rilevare che, benché ai sensi dell’art. 1587 c. 1 n. 1) c.c., non rientri nei poteri esclusivi del conduttore di introdurre modifiche al bene tali da mutarne la funzione, qual è la trasformazione di un’area boschiva in un piazzale di parcheggio, non sussiste prova di un coinvolgimento del proprietario nelle violazioni (v. in questo senso TAR Lombardia, Milano, II, 24 maggio 2005 n. 1236).

Resta quindi da verificare l’esistenza di una responsabilità del proprietario per difetto di vigilanza.

Anche questa però dev’essere esclusa.

Ai sensi dell’art. 6 della L. 689/81, infatti, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volonta’.

La norma in sostanza prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto (Cassazione civile, sez. II, 13 maggio 2010, n. 11643).

Tuttavia secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. II, 20 febbraio 2009, n. 4225) la disposizione va intesa nel senso che il proprietario è responsabile solidale tanto nel caso di bene mobile che di bene immobile, ma viene sostituito, ove esistano, dall’usufruttuario del bene mobile utilizzato per la violazione o dal titolare di diritto personale di godimento (comodatario, locatario) qualora si tratti di bene immobile.

Ne consegue che, avendo il ricorrente provato che il bene era stato dato in locazione e che, di conseguenza, il conduttore aveva un titolo di detenzione autonoma e qualificata nell’interesse proprio (Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1998, n. 4311), deve escludersi la responsabilità solidale della ricorrente proprietaria.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo in quanto relativo alle modalità di calcolo della sanzione.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di sanzioni pecuniarie paesistiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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