T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-11-2011, n. 2636 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame l’istante impugnava il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’ALER gli aveva negato la concessione del contributo a carico del fondo sociale, deducendo la carenza di idonea motivazione.

In seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare per l’accertata genericità della motivazione, l’amministrazione intimata riesaminava la domanda con provvedimento del 26 luglio 2007, autonomamente lesivo perché di accoglimento solo parziale della richiesta di ammissione a contributo.

Tale provvedimento formava, quindi, oggetto di un nuovo ricorso al giudice amministrativo – rubricato al n. RG 2563/07, notificato il 15 novembre 2007 e depositato il successivo 29 novembre.

Con esso si deduceva, ancora una volta, la carenza di motivazione del provvedimento parzialmente negativo, in quanto, nell’adozione dello stesso, l’A.L.E.R. non avrebbe tenuto conto:

– del fatto che il nucleo familiare del ricorrente poteva contare, nel 2005, su di un reddito mensile di Euro 250 circa (connessi all’attività svolta dalla figlia come bambinaia), venuto meno a decorrere dall’anno 2006, quando l’uscita dal nucleo familiare della figlia è stata tempestivamente segnalata dall’odierno ricorrente;

– che, in ogni caso, 250 Euro non consentono nemmeno di fare fronte alle esigenze alimentari;

– che l’importo dovuto mensilmente all’A.L.E.R. non ammonta alla sola somma nominale di euro 15,00, bensì ad un entità media di circa 70 Euro;

– che il ricorrente e la moglie sono affetti da patologie multiple ed invalidanti, per la cura delle quali non dispongono del reddito sufficiente al pagamento dei farmaci.

Alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2007 il Collegio riteneva necessario acquisire dall’Amministrazione motivati chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione dell’istanza del ricorrente.

Venivano quindi depositati lo stralcio dei verbali della Commissione di gestione del fondo sociale ex art. 31 L.R. 91/1983 e copia dei chiarimenti forniti, su richiesta della Commissione stessa, da parte del sig. R..

Esaminata tale documentazione il Collegio riteneva, il successivo 18 dicembre 2007, sussistere i presupposti per sospendere l’efficacia del parziale diniego di contributo oggetto di contestazione.

Con sentenza n. 5267/08 il TAR accoglieva il ricorso, ma a tale accoglimento non seguiva alcun ulteriore provvedimento dell’amministrazione, come dichiarato in sede di discussione dalla difesa dell’amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2011 la causa, su conforme richiesta delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Deve, in via preliminare, essere disattesa l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa dell’ALER, atteso che il successivo provvedimento emesso dall’amministrazione, pure oggetto di impugnazione, è stato annullato con la succitata sentenza, ma da tale annullamento non è conseguito alcun ulteriore provvedimento in favore del ricorrente, persistendo, dunque, l’interesse del medesimo alla decisione del presente ricorso.

Nel merito, il ricorso merita accoglimento, per le stesse ragioni già ben evidenziate nella sentenza n. 5267/08, alla cui motivazione il collegio si riporta.

È pur vero, infatti, che l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’ammissione a contributo (finalizzato all’estinzione del debito accumulato per canoni di locazione arretrati ed accessori) è rimesso alla valutazione tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione, ma i principi di buona amministrazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa impongono che tali giudizi siano supportati da un’adeguata motivazione.

Adeguata motivazione che, nel caso di specie, non può essere ravvisata, atteso che il diniego di ammissione a contributo è fondato sulle generiche affermazioni dell’uscita dal nucleo familiare della figlia, dell’inattendibilità della situazione reddituale e dell’assenza di gravi patologie; ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie non risultava essere in contestazione la possibilità per il ricorrente di fare fronte alle spese correnti mediante il reddito dichiarato, bensì la possibilità per lo stesso di sottrarre dalla ridottissima somma a disposizione (la quale non può che essere destinata in primo luogo alla sopravvivenza) risorse sufficienti a fare fronte ad un debito arretrato pari a 8.144,92 Euro e quindi oggettivamente ingente attese le condizioni economiche del richiedente il contributo. Appare, quindi, chiaro come sia totalmente mancata la necessaria comparazione tra reddito percepito ed ammontare della somma messa in riscossione.

Il provvedimento di rigetto del contributo oggetto del ricorso in esame risulta altresì fondato sull’apodittica affermazione della non gravità delle patologie sofferte dal ricorrente e dalla consorte, senza considerare gli effetti aggravanti del sovrapporsi di una pluralità di patologie singolarmente non particolarmente gravi.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento, disponendosi l’annullamento del diniego impugnato ed il conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della motivazione contenuta nella presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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