Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 05-10-2011, n. 36050 Uso personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2/3/2010 il Tribunale di Chiavari assolveva B.S. dal delitto di cui all’art. 187 C.d.S. per guida di un auto Fiat Panda in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (acc. in (OMISSIS)), perchè il fatto non sussiste.

Con sentenza del 29/9/2010 la Corte di Appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole della contravvenzione ascrittagli e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, con le attenuanti generiche ed i benefici di legge. Osservava la Corte che i Carabinieri, fermata l’auto condotta dall’imputato per un controllo, avevano notato che era molto agitato, colorito in viso, aveva difficoltà di eloquio e le pupille dilatate. Condotto in Ospedale per un controllo, dalle analisi era risultato positivo agli oppiacei ed al metadone.

Pertanto, considerato che il dato risultante dai test era coerente con ciò che avevano percepito i verbalizzanti, ne desumeva la Corte era provato che al moneto del fatto l’imputato fosse in stato di alterazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando il difetto di motivazione, laddove la Corte non aveva adeguatamente valutato che sul certificato del Pronto Soccorso era stato annotato che le condizioni del B. erano "buone" e che non vi era "nulla da segnalare".

Proprio per tale motivo non fu espletata alcuna visita medica come invece previsto nei protocolli ospedalieri in caso di sospetto di alterazione. Quantomeno il dubbio avrebbe dovuto indurre alla conferma della assoluzione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va premesso che questa Corte di legittimità, con recente giurisprudenza, ha statuito che il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicchè ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione (Cass. sez. 4, Sentenza n. 41796 del 11/06/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), Giardini, Rv. 245535).

Nel caso di specie, come coerentemente ha osservato la Corte di merito, il dato clinico, costituito dagli accertamenti svolti in ospedale (positività agli stupefacenti), si è associato il riscontro sintomatico costituito dalla percezione visiva dei verbalizzanti, i quali hanno rilavato un’alterazione del comportamento del B., tanto da essere indotti ad accompagnarlo presso il locale nosocomio.

Il quadro probatorio non è intaccato dalla annotazione contenuta nel certificato dell’Ospedale di (OMISSIS), ove è annotato "Esame obiettivo: Nulla da segnalare; buone condizioni generali", in quanto come osservato dalla corte distrettuale, nel riquadro del certificato relativo all’esame obiettivo tutti gli accertamenti previsti per fornire tale giudizio sono rimasti in bianco (es. pressione; frequenza respiratoria; temperatura; frequenza cardiaca, apertura occhi, risposta verbale, ecc). Ne ha dedotto la corte che l’esame obiettivo, peraltro fatto a distanza di tempo dal controllo di P.G., era carente di attendibilità ed inidoneo a smentire gli esiti di quanto percepito dai verbalizzanti e riscontrato dagli accertamenti sui liquidi biologici dell’imputato.

La coerenza e logicità della motivazione, manifestano la infondatezza dei motivi di ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *