T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 719 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente imprenditore agricolo, avendo costruito, con i finanziamenti della misura 4.9 dei P.o.r., un complesso di strutture per allevamento (stalla, fienile, rimessa e accessori) in territorio di Larino (Cb), alla contrada Torretta (foglio 51 p.lle 124126 e 130134), nell’occasione realizzava alcune opere in difformità dal permesso di costruire n. 22/2007. In particolare, i silos e il mulino venivano ubicati in un’area diversa da quella localizzata nel progetto assentito. A fronte della contestazione dell’abuso edilizio, il ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza di demolizione del Comune di Larino n. 8 prot. n. 2033, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, notificata al ricorrente in data 172.2010, con la quale è stata disposta "la demolizione delle opere in argomento, mediante la determinazione delle stesse e l’affidamento a una ditta da determinare nei modi previsti dalla vigente legislazione, ponendo a carico degli inadempienti tutte le spese relative, salvo le conseguenti determinazioni contravvenzionali e giudiziarie"; 2)ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione degli artt. 7, 8, 10 della legge 7.8.1990 n. 241 e di ogni norma e principio di trasparenza e di giusto procedimento, violazione del principio di buon andamento della p.A., eccesso di potere per difetto di istruttoria, pregiudizio del diritto di difesa, violazione e falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di ordinanze di demolizione di opere edilizie; 2)violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma secondo del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, eccesso di potere per sviamento; 3)eccesso di potere per sviamento e per ingiustizia manifesta, omessa ponderazione della situazione contemplata, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per adozione di un provvedimento abnorme in assenza di adeguata istruttoria, per contraddittorietà del provvedimento emesso con ogni norma e principio volti alla valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, tutela ed efficienza delle unità produttive e di ogni intervento volto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria difensiva, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 111 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 410 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune intimato dà esecuzione.

All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Il ricorrente imprenditore agricolo, avendo costruito un complesso di strutture per allevamento (stalla, fienile, rimessa e accessori) in territorio di Larino (Cb), alla contrada Torretta, realizza tuttavia alcune opere in difformità dal permesso di costruire n. 22/2007. In particolare, i sei silos in vetroresina su piattaforme di calcestruzzo (alti otto metri) e il mulino sono costruzioni non precarie, localizzate su un’area diversa da quella indicata nel progetto assentito. Sussiste dunque, senza alcun dubbio, la violazione edilizia, poiché le opere risultano realizzate con variazioni essenziali dal progetto.

Invero, la variazione essenziale costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire. In mancanza di una specifica normativa regionale sui presupposti e sui criteri di accertamento dell’abuso qualificato come variazione essenziale, si deve fare riferimento all’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che, al comma primo lett. c), fa rientrare nelle variazioni essenziali le "modifiche sostanziali dei parametri urbanisticoedilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza". Nel caso di specie, si tratta, invero, di impianti per attività produttive all’aperto, che comportano trasformazione permanente del suolo, quindi di interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 lett. e) del citato D.P.R. n. 380/2001, talché, a tenore del successivo art. 31, se detti interventi sono realizzati con variazioni essenziali, essi devono essere demoliti.

IV – I provvedimenti impugnati reggono alle censure del ricorso.

Non vi è stata, nella fattispecie, violazione degli obblighi procedimentali, atteso che – stando a un consolidato indirizzo di giurisprudenza – non si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione del privato alle ipotesi in cui si verte in tema di procedimento consequenziale all’accertamento di abusi edilizi, per la cui repressione sono normativamente previsti provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive, alla cui applicazione il Comune è vincolato, non essendo al medesimo rimesso alcun margine per l’effettuazione di valutazioni a carattere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare. Pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non è richiesta ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di procedimenti tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge e da questa strettamente vincolati, i quali presuppongono meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate e non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario (cfr.: Cons. Stato V, 8.2.2011 n. 840).

Non vi è stata neppure alcuna violazione o falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di ordinanze di demolizione di opere edilizie, poiché il procedimento si è svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui ai citati artt. 3, 31 e 32 del D.P.R. n. 380 /2001, senza alcun travisamento dei fatti, né errore nei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione o eccesso di potere. Ciò in quanto il presupposto fattuale dell’abuso edilizio per variazioni essenziali è incontestato. Peraltro, le opere, a quanto consta, non rispettano neppure le distanze dai confini privati e dalla strada comunale. In particolare, uno dei silos dista dal confine stradale soltanto sei metri, cioè molto meno degli otto metri di distanza minima prescritta dall’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 per le costruzioni realizzate fuori dai centri abitati. A nulla rileva il fatto che, nel 2008, il ricorrente abbia presentato al Comune una denuncia di inizio di attività per l’esecuzione di lavori di realizzazione di solette in cemento armato (per lo stoccaggio di cassoni in plastica e per la sistemazione del piazzale). Invero, tale d.i.a. non ha nessuna attinenza con le opere poi realizzate in quella stessa area, di guisa che essa non può valere a legittimare l’intervento edilizio, men che mai a giustificare l’abuso per variazioni essenziali.

V – Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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