T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 717 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La ricorrente società, essendo titolare di un impianto di radiofrequenze e radiodiffusioni televisive nel territorio del Comune di Pesche (Is), insorge per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 2 prot. n. 900/ad/sa notificata il 27.3.1997 con la quale è stata ingiunta alla VideoMusicB.T. s.p.a. "la rimozione della postazione esistente nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del provvedimento", con l’avvertimento che, in difetto, i manufatti saranno demoliti di ufficio; 2)ogni altro atto presupposto e consequenziale. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa interpretazione di norme di legge (artt. 3, 4, 5 e 6 della legge n. 223/1990, art. 32 commi 1° e 2° della legge n. 223/1990, anche con riferimento alla legge n. 110/1983 e all’art. 6 della legge n. 442/1993), eccesso di potere, illogicità, perplessità, carenza assoluta di potere, straripamento di potere, eccesso di potere.

Con istanza di fissazione di udienza del 29.7.2008, si costituisce quale ricorrente M.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., giuridicamente succeduta alla società ricorrente.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con apposita memoria, con un appunto difensivo e con note di deposito, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 171 del 1997, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 385 del 201, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Ministero intimato dà esecuzione.

All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La società ricorrente è titolare di un impianto di radiofrequenze e radiodiffusioni televisive nel territorio del Comune di Pesche (Is). La preoccupazione dell’Amministrazione comunale è in prevalenza quella di decongestionare il centro storico dai numerosi impianti radiotelevisivi che lì si concentrano. In via di principio, la ricorrente non si dichiara contraria allo spostamento dell’impianto n. 336 nella postazione indicata dal Comune, con la delibera di C.C. n. 46 del 13.12.1996: prova ne sia il fatto che essa – con raccomandata a. r. datata 8.7.1996 – chiede al competente Ministero l’autorizzazione al trasloco degli impianti. Sennonché lo spostamento, in concreto, si configura come operazione troppo onerosa dal punto di vista economicofinanziario. Infatti, il luogo indicato dal Comune di Pesche è impervio, cioè di difficile accesso e in esso non vi sono postazioni o ricoveri per alloggiare gli apparati, di guisa che tutta la realizzazione delle infrastrutture sarebbe posta interamente a carico dell’emittente. Il Comune, in sostanza, intende realizzare una bonifica dei campi elettromagnetici in centro storico (aspirazione più che legittima), ma pretende di farlo ponendo i relativi costi a carico delle emittenti private proprietarie degli impianti. Pertanto, il provvedimento impugnato – cioè l’ordinanza sindacale notificata il 27.2.1997, con la quale viene ingiunta la rimozione della postazione di radiofrequenza, preannunciando, in difetto, la demolizione dei manufatti – in qualche modo, costituisce una "forzatura" dell’Amministrazione comunale per indurre la ricorrente a velocizzare il trasloco degli impianti. Proprio perché eccessivo, il provvedimento impugnato è da ritenersi illegittimo.

IV – I motivi del ricorso colgono nel segno, laddove deducono la violazione e la falsa interpretazione di norme di legge (artt. 3, 4, 5, 6, 32 commi primo e secondo della legge 6 agosto 1990 n. 223), l’assoluta incompetenza e l’eccesso di potere.

L’art. 3 comma 19 della legge n. 223/1990 prevede che i Comuni debbano adeguare gli strumenti urbanistici al Piano territoriale di coordinamento, approvato dalla Regione, che – a sua volta – deve adeguare la propria pianificazione al Piano di assegnazione delle frequenze varato dal Governo nazionale. Le competenze amministrative in materia sono, pertanto, accentrate nell’Amministrazione statale che, a tenore dell’art. 16 della citata legge n. 223/1990, rilascia la concessione per l’emittenza radiotelevisiva e, a tenore del successivo art. 32 comma secondo, può ordinare una modifica degli impianti in esercizio. Nessuna norma specifica attribuisce analoghi poteri al Comune, talché appare chiaro che l’impugnata ingiunzione sindacale esorbiti dallo stretto alveo di attribuzioni dell’ente locale.

Non vi sono, nella fattispecie, neppure i presupposti per l’adozione di un’ordinanza sindacale a carattere contingibile e urgente, che sia conforme alla previsione dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, essendo mancata qualsivoglia forma di accertamento su eventuali situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per la pubblica incolumità (cfr.: Cons. Stato V, 15.4.1996 n. 425; T.A.R. Campania Napoli V, 19.7.2005 n. 10036).

Pertanto, l’impugnata ordinanza è viziata da incompetenza e da eccesso di potere, per carenza di motivazione e difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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