Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3289 Agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

01. Il 23 settembre 2009, la CTR dell’Emilia Romagna (sez. Parma) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’acquirente Soc. Ergon e dei venditori C.- B., confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione che aveva negato ai contribuenti l’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, in relazione alla compravendita immobiliare registrata il 13 luglio 2004 (n.6179).

02. I giudici di prime cure, riscontrato che l’attività edificatoria sul suolo in questione era regolata da piano di lottizzazione e da atto unilaterale d’obbligo, ritenevano che il primo fosse equiparabile al piano particolareggiato di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e che il secondo fosse equiparabile alla convenzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30.

Perciò, concludevano che la compravendita in questione rispettasse i requisiti per l’aliquota agevolata dell’imposta di registro.

03. L’Ufficio appellava, sostenendo che nella fattispecie mancavano entrambe le condizioni necessarie per l’aliquota agevolata, cioè l’approvazione di un piano particolareggiato e la sottoscrizione della convenzione tra Comune e soggetto attuatore.

04. I giudici d’appello hanno, invece, motivato la loro decisione, contraria alle tesi del Fisco, ritenendo che il suolo ceduto alla Soc. Ergon fosse nelle condizioni di legge per godere dell’aliquota agevolata, poichè l’area trasferita ricadeva in zona interessata da piano attuativo approvato "piano di lottizzazione" ed era soggetta ad impegno urbanistico vincolante "atto unilaterale d’obbligo", il tutto nel rispetto del requisito dell’anteriorità dell’atto stesso rispetto alla compravendita del terreno.

05. Inoltre, hanno osservato che: a) il certificato di destinazione urbanistica attestava che il suolo in questione era regolato come "intervento edilizio soggetto ad atto unilaterale d’obbligo" (artt. 9- 38-81 del RUE), "verde pubblico attrezzato" (art. 54 RUE) e "tessuto residenziale di completamento delle frazioni" (art. 37 RUE); b) era la stessa normativa urbanistica municipale a richiedere, per regolare i rapporti tra il Comune e i privati, la sola forma dell’atto unilaterale d’obbligo e non quella della convenzione; e) la Soc. acquirente era pacificamente subentrata negli obblighi assunti dalla parte venditrice verso il Comune con atto unilaterale anteriore alla compravendita.

06. Il 22 dicembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle entrate. Solo i C.- B. si sono costituiti con controricorso, mentre la Soc. Ergon non spiega attività difensiva.

Motivi della decisione

07. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei mezzi, che i controricorrenti costituiti hanno formulato per asserita non conferenza dei relativi quesiti. Infatti, quanto alla normativa applicabile al ricorso in esame, alla stregua dello specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69, art. 47) è pienamente efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati, come quello in esame, successivamente alla suddetta data.

08. Nella specie, pur essendo oggetto di ricorso per cassazione un provvedimento pubblicato successivamente al 4 luglio 2009, la ricorrente sottopone "quesiti" a questa Corte. Una tale articolazione del ricorso non risponde al modello legale vigente, ma non comporta nè l’inammissibilità dei motivi, nè la verifica dei relativi quesiti, e implica la necessità di procedere all’esame degli stessi motivi in rapporto ai vizi in concreto denunciati nell’articolazione dei mezzi (Cass. 20958/2011).

09. Passando all’esame dei singoli mezzi, con il primo motivo, denunciando violazione di legge (L. n. 388 del 2009, art. 33, comma 3; artt. 12 e 14 preleggi), la ricorrente rileva che la CTR aveva fondato la sua decisione, favorevole al riconoscimento dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, sull’esistenza di un atto unilaterale d’obbligo e che ciò costituiva travisamento e illegittima estensione del beneficio, richiedente un piano particolareggiato, all’ipotesi di soggezione del suolo a mero atto unilaterale d’obbligo, che, peraltro, non regolava neppure, a mente del certificato urbanistico, le porzioni destinate a verde pubblico attrezzato e a tessuto residenziale di completamento.

10. Con il secondo motivo, denunciando vizio di omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente rileva che la CTR ha trascurato di spiegare come e perchè, in presenza di strumento attuativo operante solo per una parte del suolo (atto unilaterale d’obbligo ex artt. 9 – 38 – 81 del RUE), l’aliquota agevolata fosse applicabile anche per le porzioni destinate a verde pubblico attrezzato (art.54 RUE) e a tessuto residenziale di completamento delle frazioni (art. 37 RUE).

11. Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge (L. n. 388 del 2009, art. 33, comma 3; L.R. E.R. 20 del 2000, art. 31; artt. 12 e 14 preleggi), la ricorrente rileva che la CTR aveva erroneamente valorizzato l’esistenza di un atto unilaterale d’obbligo, in luogo della necessaria presenza di un atto convenzionale sorretto da piano particola-reggiato. In particolare, rileva che la normativa regionale regola i piani urbanistici attuativi "PUA" e ne dispone l’equiparazione a variegati strumenti urbanistici, siano essi strumenti di "piano" (partico-lareggiato; lottizzazione; ECP;

recupero; insediamenti produttivi) o di "programma" (L. n. 179 del 1992, art. 16; D.L. n. 398 del 1993, art. 11). Annota, a tal proposito, che nel certificato di destinazione urbanistica non si accenna ad alcun PUA. 12. Con il quarto motivo, denunciando vizio d’insufficiente motivazione, la ricorrente rileva che la CTR ha dato per scontato: a) che l’atto unilaterale d’obbligo fosse attuativo di uno strumento parti-colareggiato, nella parte in cui ha affermato che il primo, al pari della convenzione, è rivolto a favorire l’esecuzione del secondo; b) che esistesse un piano attuativo approvato "piano di lottizzazione". 13. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (sent. 16835/2008; conf. sent.

28010/2009), la disposizione dell’art. 33 cit. (che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento) non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareqqiato quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolaregqiato, sia possibile edificare, non rilevando neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.

14. Di recente, le Sezioni Unite (sent. 21579/2011), pronunziando in tema di espropriazione, hanno chiarito che il piano di lottizzazione va inteso come strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio equiparabile al piano particola – v reggiato, avente la finalità di riservare essenzialmente le aree e i tracciati per la viabilità e per le opere d’interesse pubblico del nuovo insediamento non individuate già nello strumento generale.

15. Dalla sentenza d’appello, si apprende che i primi giudici avevano accolto il ricorso dei contribuenti, "osservando che nel numero dei piani urbanistici par-ticolareggiati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, deve farsi rientrate anche l’atto unilaterale per cui è causa, avente da oggetto un’area compresa in piano di lottizzazione, necessariamente rispettoso delle condizioni fissate dal Comune e stipulato in forma analoga a quella della convenzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30". 16. Dal controricorso si apprende, mediante trascrizione per autosufficienza, che nella sentenza di prime cure si legge come "…l’area in questione sia compresa in piano di lottizzazione, equiparabile, secondo le indicazioni contenute sub punto 5.1 della Circolare n.09/E/2002 prodotta dall’Agenzia, ad un piano particolareggiato in cui sono presenti, oltre all’intervento soggetto ad atto unilaterale d’obbligo, gli elementi che concretizzano l’interesse pubblico, quali il verde attrezzato e il tessuto residenziale di completamento". 17. A tal proposito, si evidenzia che il rilievo dell’effettiva esistenza di un piano di lottizzazione (rilievo riscontrato mediante accesso diretto alla sentenza di prime cure in atti) non risulta essere stato oggetto di specifico gravame in appello (v. sent. CTR) e, dunque, resta acquisito come giudicato interno su accertamento in fatto. Del resto, l’odierna ricorso non ha riporta alcunchè al riguardo (e ciò rileva, quanto meno, come difetto di autosufficienza). Lo stesso si dica per l’affermata equipollenza di detto piano di lottizzazione al piano particolareggiato:

equipollenza, ad ogni buon conto, confermata dalla richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

18. Tanto premesso, l’art. 2 comma 30 della Finanziaria 2004, nell’ipotesi di piani attuativi d’iniziativa privata, comunque denominati, stabilisce che le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, "si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore". Tuttavia, questa Sezione ha chiarito, in proposito, che il beneficio si applica persino nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (sent. 20864/2010).

19. Nella specie, da un lato, la CTP ha affermato, con accertamento oramai definitivo, che l’atto unilaterale per cui è causa è stato stipulato in forma analoga a quella della ridetta convenzione, dall’altro, è diffusa nella giurisprudenza amministrativa la tesi che gli strumenti attuativi d’iniziativa privata possano essere adottati con "convenzione di lottizzazione o atto unilaterale d’obbligo", in sostanziale equivalenza. Riguardo al Comune di Parma è pacifico che sia proprio il locale regolamento edilizio a prevedere appunto l’atto unilaterale d’obbligo come strumento attuativo tipico, tanto da essere stato, il predetto atto, menzionato nel certificato di destinazione urbanistica del suolo in questione, con riferimento specifico agli artt. 9 – 38 – 81 del RUE. 20. Inoltre, come si legge nella parte trascritta in controricorso, il c.d. "atto unilaterale d’obbligo" del 17 maggio 2004 è stato rogato da un notaio con l’intervento anche di un funzionario delegato che "dichiara di accettare per conto dello stesso Comune di Parma l’impegnativa descritta che diviene cosi irrevocabile per il dichiarante", da qui la natura sostanzialmente convenzionale del ridetto atto, ritenuta tale sin dai giudici di prime cure "Conviene… che l’atto unilaterale d’obbligo, per di più celebrato davanti a un funzionario del Comune e con firma autenticata da un notaio, possa sostanzialmente soddisfare le finalità della convenzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30". 21. In altra parte dell’atto d’obbligo, anch’essa trascritta in controricorso, si legge che "gli attuatori s’impegnano ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria", in particolare: strade classificate, pedonali e ciclabili; aree per la soste e il parcheggio; reti tecnologiche d’impianti; pubblica illuminazione, il tutto con cessione gratuita all’ente locale delle relative aree di sedime. Ciò conferma la tesi dei giudici d’appello, secondo cui "…la valutazione dell’interesse pubblico all’edificazione, con le specifiche, modalità è già stata compiuta dall’Amministrazione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, e in quella sede risolta con la previsione dell’edificabilità dietro assunzione di atto unilaterale d’obbligo". 22. Infine, non risulta che la L.R. n. 20 del 2000, art. 31, sui piani urbanistici attuativi "PUA", pure invocato dalla ricorrente, rientrasse nel perimetro del giudizio di merito, atteso che nulla la ricorrente riferisce sul punto, in difetto di autosufficienza, e nulla, comunque, risulta dalla sentenza d’appello.

23. Resta da esaminare il rilievo delle ricorrente sulle superfici diversamente destinate a verde pubblico e a completamento, rispetto a quanto previsto nell’atto unilaterale d’obbligo. Sennonchè – siccome dalla sentenza impugnata non risulta che l’Agenzia abbia chiesto nei precedenti gradi che si procedesse a valutare tale distinzione – si deve ritenere che la questione circa l’invocata diversità di destinazione non abbia trovato ingresso nel giudizio di merito. Nè l’odierna ricorrente ha indicato (in ossequio al principio dell’autosufficienza) in quale atto processuale o verbale d’udienza abbia formulato tale richiesta, indicazione che, invece, ha omesso. Tale o-missione comporta l’inammissibilità radicale del rilievo.

24. Inoltre, l’atto d’obbligo è trascritto solo in controricorso e unicamente per quanto riguarda le o-pere di urbanizzazione. Le doglianze motivazionali dell’Agenzia circa la sua portata peccano, dunque, di autosufficienza, non ponendosi il giudice di legittimità – il quale non può desumere "aliunde" gli elementi fattuali di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso – in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all’inammissibilità del motivo (Cass. 16132/2005).

Nè, attesa l’unicità del prezzo dichiarato dai contraenti (350.000 Euro) e poi rettificato dall’Ufficio (492.420 Euro) per l’intera superficie di 3.984 mq, l’Agenzia ha formulato alcuna censura la tassazione corrispettivo globalmente riferito all’intero compendio dei beni alienati per "modus unius" (v. TU 1986, art.23; cfr. Cass. 1147/1977, 4338/1991, 8136/2011).

25. Il vizio di autosufficienza è decisivo, non potendosi verificare portata e interpretazione del certificato di destinazione urbanistica che, per quanto trascritto da entrambi i contendenti, parla della regolamentazione urbanistica derivante da "atto unilaterale d’obbligo" (artt. 9 – 38 – 81 del RUE) e di quella per destinazioni a "verde pubblico attrezzato" (art.54 RUE) e a "tessuto residenziale di completamento" (art. 37 RUE). Invece, non risultano, almeno nelle parti riportate nelle difese, distinzioni specifiche tra i mappali e/o all’interno delle p.lle compravendute (443, 444, 445, 446 del fg.

14).

26. Ciò – coesistendo sull’area tre discipline, cioè quella negoziale (atto d’obbligo) e quella regolamentare (verde e completamento) – non consente in sè di rilevare vizi motivazionali nella sentenza d’appello nella parte in cui afferma che "…la valutazione dell’interesse pubblico all’edificazione, con le specifiche, modalità è già stata compiuta dall’Amministrazione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, e in quella sede risolta con la previsione dell’edificabilità dietro assunzione di atto unilaterale d’obbligo". Ne deriva che i profili di censura attengono, più che a vizi intrinseci alla motivazione della sentenza d’appello, a profili rivalutativi di risultanze documentali, che, risolvendosi nel tentativo di una rivisitazione generalizzata delle emergenze processuali in fatto, appartengono esclusivamente al giudice del merito e vanno, dunque, sanzionati con l’inammissibilità, anche sotto questo ulteriore aspetto.

27. Il ricorso va, dunque, disatteso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo a favore delle sole controparti costituite ( C.- B.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dei controricorrenti, in complessivi 2600 Euro, di cui 2500 Euro per onorario, oltre agli oneri di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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