Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 05-10-2011, n. 36035 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20.12.2010 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari che, in data 20.12.2010, aveva condannato M.R., alle pene ritenute di giustizia, per il reato di truffa in danno di C. N..

Ricorre per Cassazione personalmente l’imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) con riguardo al capo di sentenza con cui veniva rigettato il primo motivo di gravame con il quale si impugnava l’ordinanza emessa ex art. 507 c.p.p. dal Tribunale di Chiavari in data 31.5.2010 con cui veniva respinta la richiesta avanzata ex art. 507 c.p.p. dalla difesa di ulteriore esame testimoniale. Sostiene la ricorrente che l’esame dell’impiegato postale – che ebbe ad effettuare l’operazione allo sportello – apparisse già "prima facie" imprescindibile e necessario ai fini della decisione.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) con riguardo al capo di sentenza relativo all’affermazione di responsabilità.

Contesta la ricorrente la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) con riguardo al capo di sentenza che disattende la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare lievità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, deve osservarsi che la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6A, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2A, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale, legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti ( art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv.

227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).

Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: "In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità".

Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Sono infatti manifestamente insussistenti i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perchè la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. La Corte di merito ha altresì dato conto, con argomentazione coerente e logica, delle ragioni che portavano all’esclusione del danno di particolare lievità.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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