T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 1672 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente R.T.P. capeggiato dall’arch. A.A. con mandante l’ing. M.A. partecipava alla procedura ristretta indetta dal Comune di Terlizzi avente ad oggetto "affidamento incarico professionale per intervento urgente finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali da eseguire presso la scuola elementare "S. Giovanni Bosco" – succursale di via Indipendenza – e la scuola media statale "Moro – Fiore" in via Casalicchio – Determinazioni ex art. 12, comma 1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.".

Con nota dell’Ufficio Contratti del Comune di Terlizzi prot. n. 13380 del 29.4.2011, nel comunicare l’intervenuta aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.P. capeggiato dall’arch. A., veniva richiesto allo stesso raggruppamento di produrre certificazione attestante la regolarità contributiva riferita a tutti i componenti del costituendo R.T.P.

A tanto il raggruppamento ricorrente provvedeva con lettera protocollata in data 20.5.2011.

Successivamente il Comune di Terlizzi con la gravata determina dirigenziale n. 386/2011 decideva di non approvare i lavori della Commissione di gara e di procedere alla riammissione alla procedura dell’offerta del costituendo R.T.P. controinteressato (capeggiato dall’ing. G.M. e composto dagli ingg.ri C.P. e A.M. e dall’arch. F.M.) che era stato originariamente escluso per non avere tutti i componenti del suddetto raggruppamento, ad eccezione dello stesso ing. M., sottoscritto l’offerta economica.

La riammissione di cui alla menzionata determina dirigenziale veniva giustificata sulla base del tenore equivoco delle disposizioni della lettera d’invito.

In forza della lettera d’invito "La busta "c) offerta economica", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dal concorrente, e recante la dicitura "c) offerta economica", dovrà contenere l’offerta economica, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente".

Precisa, altresì, la lettera d’invito che "Nel caso di partecipazione in Associazione temporanea, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento".

Rileva il Dirigente nel gravato provvedimento che l’ing. M. con nota del 9.5.2011 presentava osservazioni in ordine alla propria esclusione ed alla scarsa chiarezza delle disposizioni della lettera d’invito: in dette osservazioni si faceva presente che, mentre nella parte della suddetta lettera dedicata alla busta "A – Documentazione" sono distinte le varie ipotesi di partecipazione dei professionisti in R.T.P. costituito ovvero da costituirsi, nella parte relativa alla busta "C – offerta economica" è statuito indistintamente che "Nel caso di partecipazione in Associazione temporanea, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento".

Il provvedimento impugnato reputa fondate le osservazioni dell’ing. M..

Prosegue il Dirigente:

"… Rilevato, altresì, che tutta la restante documentazione (istanza di partecipazione, offerta tecnicoorganizzativa) risulta sottoscritta dai professionisti destinati a far parte del costituendo R.T.P.;

Considerato che, effettivamente, il tenore delle disposizioni della lettera di invito potrebbero aver ingenerato l’equivoco in merito alla sottoscrizione dell’offerta economica, nella quale, peraltro, l’ing. M. risulta espressamente "delegato" dai professionisti associandi, dal momento che non si intravede alcuna ragione per la quale i medesimi professionisti non avrebbero dovuto apporre la propria firma su tale documento;

Ritenuto, pertanto, che dall’insieme della documentazione prodotta in sede di gara sia desumibile la sicura imputabilità al costituendo R.T.P. anche dell’offerta economica….".

I ricorrenti arch. A.A. e ing. M.A. impugnano in questa sede la determina dirigenziale n. 386/2011.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse da parte ricorrente nell’atto introduttivo.

Invero, la lettera d’invito, diversamente da quanto affermato dal Dirigente comunale nel gravato provvedimento, non appare affatto equivoca sul punto, richiedendo in modo espresso che tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento debbano sottoscrivere l’offerta economica senza distinzione alcuna tra raggruppamento costituendo e raggruppamento già costituito.

A tal riguardo, va evidenziato che l’offerta economica costituisce espressione della volontà contrattuale (ed anzi è la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale) e pertanto – secondo giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2010, n. 8152; Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 11 maggio 2011, n. 693) – deve necessariamente essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento (sia costituito che costituendo), trattandosi di un adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta economica al raggruppamento offerente.

Nel caso di specie l’offerente (odierno controinteressato) è composto da più soggetti (essendo un R.T.P.) e quindi – in forza del chiaro disposto della parte della lettera d’invito relativa alla offerta economica – tutti i partecipanti al suddetto raggruppamento avrebbero dovuto, a pena di esclusione, sottoscrivere l’offerta economica.

Mancando la sottoscrizione di tutti i componenti del R.T.P., ad eccezione di quella dell’ing. G.M., si sarebbe dovuto procedere da parte della stazione appaltante – come del resto inizialmente accaduto – alla esclusione del raggruppamento controinteressato che non può essere riammesso in un momento successivo.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento della determina dirigenziale n. 386/2011.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Deve, infine, essere disattesa la domanda, avanzata dai ricorrenti, finalizzata al riconoscimento della tutela risarcitoria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dovendo la procedura di gara per cui è causa ripartire dalla aggiudicazione provvisoria, di cui alla nota dell’Ufficio Contratti del Comune di Terlizzi prot. n. 13380 del 29.4.2011, disposta in favore degli stessi ricorrenti.

Peraltro, non risulta dagli atti del presente giudizio che detto contratto sia stato stipulato.

Anche la domanda diretta ad ottenere la condanna del Comune di Terlizzi al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti non può trovare accoglimento, in quanto sfornita di supporto probatorio il cui onere gravava sui ricorrenti che nulla hanno dedotto sul punto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. 386/2011.

Condanna il Comune di Terlizzi al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti arch. A.A. e ing. M.A., liquidate in complessivi Euro. 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *