Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3287 Dazi doganali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica di dichiarazione doganale resa l’8.7.2003, conseguente a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale era stata contestata l’utilizzazione, ai fini dell’importazione di banane a tasso agevolato, di certificati di importazione "Agrim" illecitamente ottenuti.

L’adita commissione tributaria, ritenute assorbite le altre doglianze, accolse il ricorso, in base al rilievo che il ruolo della società ricorrente, di rappresentante a fini iva della società importatrice, era inidoneo a farle assumere anche la veste di responsabile per i maggiori dazi pretesi.

In esito all’appello dell’Agenzia delle Dogane, l’appello fu riformato dalla commissione regionale.

In particolare, il giudice di appello riconobbe la responsabilità della società ricorrente per le violazioni contestate, in base al rilievo che la qualità da essa incontrovertitamente rivestita ed il ruolo in concreto da essa assunto nell’ambito della contestata operazione doganale, erano idonei a renderla responsabile (oltre che per le obbligazioni iva della società importatrice) anche per le violazioni doganali; negò, inoltre, il difetto di prova in merito al fraudolento conseguimento dei certificati "Agrim".

Avverso tale sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in otto motivi.

L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) – Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 – censura la decisione impugnata per aver essa accolto la pretesa erariale in funzione di prospettazione articolata dall’Agenzia per la prima volta in appello, giacchè, nell’avviso di rettifica, l’addebito le era stato posto a carico esclusivamente in funzione del suo ruolo di rappresentante fiscale.

La doglianza è infondata.

Invero, nello specificare il ruolo in concreto svolto dalla società contribuente nell’operazione doganale, l’Agenzia delle Dogane non è incorsa in violazione del divieto dei nova in appello, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e art. 345 c.p.c., giacchè, in tal modo, non ha formulato "domande o eccezioni nuove", ma si è limitata a puntualizzare i presupposti della pretesa originariamente azionata in replica alle eccezioni della società contribuente; così ponendo in essere deduzioni, che non configurano, a loro volta, eccezioni in senso tecnico, ma costituiscono mere difese, sottratte, in quanto tali, al campo dell’invocato divieto (cfr. Cass. 7789/06, 5895/02).

2) – Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, la società contribuente censura la decisione impugnata – in prospettiva di violazione di legge e vizio di motivazione – per averla ritenuta responsabile dei maggiori dazi accertati, pur essendo essa stata formalmente investita del solo ruolo di rappresentante fiscale a fini iva.

Al riguardo, la società contribuente specificamente deduce:

"violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 38 e 40, artt. 4 e 201 Rag. C.e. 12 ottobre 1992 n. 2913.

Erronea individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione doganale. Omessa motivazione. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 261, comma 3, T.F.U.E. (già art. 234, comma 3, T.C.E.)"; "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 202, comma 3, reg. C.e. 12 ottobre 1992 n. 2913 e art. 2697 c.c. Violazione dei principi dell’onere della prova. Omessa Motivazione"; "omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’utilizzazione da parte dello spedizioniere sig. P.B. del conto di debito intestato a Fresco, utilizzo funzionale al pagamento dei diritti doganali dovuti a fronte dell’importazione in contestazione, abbia costituito ingerenza da parte di Fresco nell’operazione doganale".

Le doglianze, che, per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono infondate.

Occorre, invero, osservare che, in proposito, questa Corte ha già reiteratamente precisato (cfr. Cass. 7261/09 e 13890/08) che il rappresentante fiscale a fini iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, comma 2, – se, per tale ruolo, è elettivamente chiamato a rispondere, in solido con il rappresentato, limitatamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in tema di iva – ben può assumere, in concreto e in rapporto agli effetti ed agli obblighi scaturenti dall’interazione nell’operazione doganale, altresì qualità di soggetto passivo dell’obbligazione daziaria;

ciò anche quale riflesso del fatto che, in forza della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, iva all’importazione e diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce.

Si è, infatti, rilevato che – in aderenza alla specifica finalità della norma doganale tesa a salvaguardare l’interesse pubblicistico all’adempimento dell’obbligazione daziaria – l’art. 201, comma 3, Reg. C.e.e. 2913/1992 sancisce che, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone, che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità, possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38, vincola all’obbligazione tributaria, generalizzatamente, tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione.

Se ne è inferito che, in materia doganale, normativamente obbligati al versamento dei dazi sono, non solo l’importatore (direttamente e/o quale soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione) e, in via solidale, il di lui rappresentante indiretto, ma, altresì, qualsiasi altro soggetto che partecipi alle formalità doganali, (pur senza dichiarare di agire, a tal riguardo, a nome o per conto di un terzo ovvero dichiarando di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del relativo potere di rappresentanza), il quale è considerato agire a suo nome e per proprio conto ed è, conseguentemente, chiamato a rispondere dell’obbligazione doganale, comunque, quale "cooperante" al perfezionamento dell’operazione. E, dunque, che, ai fini della responsabilità per l’obbligazione doganale, non conta la formale titolarità del poter di rappresentanza, ma l’oggettiva ingerenza nell’operazione doganale.

Tanto premesso in linea di principio, deve osservarsi, in concreto, che, in forza dell’indicato contesto normativo, chi, come la società ricorrente – rivestendo, altresì, ruolo di rappresentante fiscale – risulti, in base all’insindacabile accertamento del giudice del merito, intestatario del conto di debito utilizzato per le operazioni doganali, non può essere considerato estraneo alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all’uopo, rileva l’oggettiva ingerenza nel perfezionamento dell’operazione d’importazione (la cui essenza l’Agenzia non è tenuta a vagliare e che è onere dell’interessato contraddire probatoriamente) e che, peraltro, la responsabilità solidale ai fini dell’iva all’importazione non vale ad escludere quella di profilo strettamente doganale, ben potendo, con questa, concorrere.

3) – Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, la società contribuente censura la decisione impugnata – in prospettiva di violazione di legge e vizio di motivazione – per aver ritenuto idoneamente provata la falsità dei certificati "Agrim", ancorchè essenzialmente basata sul recepimento di atti provenienti da Autorità estere di cui essa ricorrente non è stata diretta destinataria e alla cui formazione è restata del tutto estranea.

Al riguardo, la società contribuente specificamente deduce:

"violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7, art. 11, comma 2, Reg. C.e. 7 maggio 2001 n. 896/2001, anche in relazione alla libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e ss. T.F.U.E. (già artt. 43 e ss. T.C.e). Violazione dei principi in tema di effetto diretto delle norme del diritto dell’U.e. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 261, comma 3, T.F.U.E. (già art. 234, comma 3, T.C.e.)") "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, Reg. C.e. 7 maggio 2001 n. 896/2001. Violazione dei principi in tema di effetto diretto delle norme del diritto dell’U.e. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3, T.F.U.E. (già art. 234, comma 3, T.C.e.)"; "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 c.e. e 9 Reg. C.e. 1073/1999 nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la documentazione in atti e, in particolare, il rapporto 4.4.2007 redatto dall’Autorità doganale portoghese fosse dotato di valore pienamente probatorio dell’esistenza di manovre fraudolente legittimanti al disconoscimento del regime daziario applicato. Omessa e/o insufficiente motivazione";

"violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.".

Anche tali doglianze (che pure, per la stretta connessione, vanno congiuntamente esaminate) sono infondate.

Al riguardo, occorre premettere che – presupponendo l’esenzione daziaria la regolarità tanto formale quanto sostanziale del certificato emesso dalla Autorità deputata al suo rilascio – il diritto al recupero sorge sia in ipotesi di falsità materiale sia in ipotesi di falsità ideologica, poichè qualsiasi certificato "inesatto" autorizza il recupero a posteriori per indebita concessione del regime preferenziale (cfr. Cass. 13980/08).

Ciò posto, deve osservarsi che i giudici del merito hanno ritenuto la falsità dei certificati "Agrim" di cui alla controversia in oggetto, sulla base degli elementi emergenti dal rapporto, trasmesso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode dalla competente Autorità portoghese, da cui emerge che l’importatrice Rei aveva conseguito lo status di importatore non tradizionale e, con esso, l’ammissione all’agevolazione daziaria per l’importazione di banane mediante certificati "Agrim", facendo valere importazioni asseritamele effettuate nel 1998, 1999 e 2000 da società figlie già costituite in Spagna, ma sciolte e comunque inesistenti in Spagna sin dal 1997.

Deve, peraltro, considerarsi che detta valutazione, aderente alle risultanze processuali (in questa sede, peraltro, solo del tutto genericamente contrastate, con inevitabili ricadute sul piano dell’"autosufficienza" del ricorso) e in sè coerente, non appare controvertibile se non in base a un sindacato in fatto non consentito nel giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservati l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle le prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza e la scelta di quelle, tra le risultanze probatorie, ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.100,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *