Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 05-10-2011, n. 36034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18.11.2011 la Corte d’Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza del 25.6.2008, assolveva M.S. dal reato a lui ascritto al capo 2) ( artt. 586 e 589 c.p.) e per l’effetto rideterminava la pena in anni 4, mesi 10, gg 20 di recl. ed Euro 23.100,00 di multa e applicava l’interdizione temporanea dai PP.UU..

La Corte di Cassazione con sentenza in data 23.4.2010 aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 29.4.2010 limitatamente alla condanna per il reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. confermando il giudizio di responsabilità in ordine a tutti gli altri reati contestati all’imputato.

In ordine al trattamento sanzionatorio la Corte Territoriale, applicati gli stessi parametri utilizzati dal primo giudice, rideterminava la pena escludendo l’aumento per il reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p..

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato.

2. manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. E). Lamenta il ricorrente la dosimetria della pena e l’applicazione di criteri illogici in ordine all’applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. sottolinea come la Corte distrettuale abbia applicato un criterio puramente aritmetico, privo di qualsiasi fondamento giuridico.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte Territoriale in sede di rinvio ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli al capo 2) ( art. 586 e 589 c.p.) e, ritenuto di applicare gli stessi parametri utilizzati dal primo giudice, con riguardo alla dosimetria della pena, ha escluso l’aumento di pena indicato nella prima sentenza per tale reato.

Deve ricordarsi che il computo della pena è esplicazione di un potere discrezionale del quale il giudicante deve solo dare conto al fine di consentire a questa S.C., di esercitare la funzione di controllo che le è propria. Una volta che, però, si rinvenga una motivazione aderente ai dati processuali e che giunga a conclusioni che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, esse non sono censurabili in Cassazione. Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato conto di avere fatto proprie le motivazioni del primo giudice escludendo l’aumento di pena per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al palmento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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