T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 03-11-2011, n. 1985 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 14 gennaio 2011 e depositato il 7 febbraio 2001, la T.S. srl ha chiesto l’esecuzione dei decreti ingiuntivi nn. 71/2008 e 58/2009 del Tribunale di Termini Imprese – sezione distaccata di Corleone, con i quali è stato ingiunto al C.A.P. di pagarle, rispettivamente, la somma di Euro 608.972,04 e la somma di Euro 134.592,83 "oltre agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/02, nella misura del tasso praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 7%, dalla data di scadenza della fattura all’ effettivo soddisfo", ed oltre alle spese dei relativi procedimenti monitori.

Dolendosi che, nonostante l’intervenuta esecutività di detti decreti ingiuntivi, e anche dopo la notifica in data 12 luglio 2010 di apposito atto di diffida e messa in mora, il C.A.P. sia rimasto parzialmente inadempiente, la società ricorrente ha chiesto che vengano emanate le statuizioni necessarie per l’integrale esecuzione dei giudicati, ivi compresa, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Il C.A.P., ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti.

Nella camera di consiglio del 21 ottobre 2011 (assente il procuratore della ricorrente) il ricorso è stato posto in decisione.

Premesso che i giudizi di ottemperanza vanno decisi, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

Dalla documentazione di causa risulta che i decreti ingiuntivi nn. 71/2008 e 58/2009 del Tribunale di Termini Imprese Palermo – sezione distaccata di Corleone, della cui esecuzione si tratta, sono muniti di formula esecutiva, giusta attestazioni della Cancelleria del predetto Tribunale, rispettivamente, del 1° agosto 2008 e del 21 maggio 2010.

Per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza (da ultimo, Cons. St., V, 14 gennaio 2009, n. 103; 19 marzo 2007, n. 1301; IV, 03 aprile 2006, n. 1713); e tale principio, elaborato dalla giurisprudenza, è ora recepito dal c.p.a., che all’art. 112 stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato (T.A.R. Lazio, sez. II, 10 dicembre 2010, n. 36007; T.A.R. T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 7 febbraio 2011, n. 164; T.A.R. Sicilia, sez. III, 20 maggio 2011, n. 948).

Nella specie:

– in mancanza di contestazioni sul punto – avuto anche riguardo al comportamento processuale dell’intimato C.A.P., che non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti od osservazioni, è da ritenere incontroverso che, come dedotto, ai predetti decreti ingiuntivi non sia stata data integrale esecuzione da parte dell’ente obbligato, residuando un credito pari a Euro 315.021,01, oltre gli accessori liquidati nei decreti in questione;

– risultano osservate le formalità prescritte dall’art. 90 del r.d. 642/1907 (applicabile ratione temporis), con la notifica alla predetta Amministrazione, prima, dei predetti decreti ingiuntivi, e successivamente di apposito atto di diffida e messa in mora, con l’assegnazione per l’adempimento del termine di trenta giorni);

– è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e relativa legge di conversione n. 30/1997.

Ciò posto, il ricorso va accolto.

Va, pertanto, ordinato al C.A.P. con sede in Bolognetta (PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato nascente dai due decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, con il pagamento alla società ricorrente delle somme in forza degli stessi ancora risultanti dovute, nel termine di novanta giorni come in dispositivo., con esclusione delle spese relative all’atto di precetto, che riguarda il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c. e l’uso di strumenti di esecuzione, diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A,R. Sicilòia, sez. II, 26 luglio 2011, n. 1549).

Per il caso di ulteriore inadempimento alla scadenza del termine predetto, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Prefettura, affinché provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza degli interessati, con spesa a carico dell’ente obbligato.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:

a) dichiara l’obbligo del C.A.P., in persona del legale rappresentante protempore, di dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, con il pagamento alla ricorrente delle somme in forza degli stessi risultanti ancora dovute, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;

b) per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui sopra, nomina fin d’ora Commissario ad acta il il Prefetto di Palermo – con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Prefettura – il quale, su istanza dell’interessato e constatato il persistente inadempimento dell’Ente obbligato, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di giorni sessanta;

c) condanna il C.A.P., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore della società ricorrente, nel complessivo importo di Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori, come per legge;

d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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