T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 03-11-2011, n. 1983Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che i giudizi di ottemperanza vanno decisi, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, come fondatamente eccepito in memoria dall’Avvocatura dello Stato.

Ed invero, i ricorrenti hanno omesso di notificare all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo (decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 5/2009 -rectius n. 10/2009- del 12.2.2009, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre interessi e spese del giudizio).

Al riguardo, deve ritenersi che la previsione dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla "notificazione del titolo esecutivo", sia applicabile anche al giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.a.r. Sicilia, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361, 8 giugno 2011, n. 1068; T.a.r. Campania, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Va, peraltro, rilevato come il presente ricorso non sia stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale l’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce la competenza in ordine "ai pagamenti degli indennizzi" al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, con conseguente legittimazione passiva relativamente alla proposizione dell’azione indennitaria (in tal senso, T.A.R. Puglia – Lecce – 29 giugno 2011, n. 1206).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

In considerazione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 301/2011).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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