Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 05-10-2011, n. 36150 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16 giugno 2010 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto R.E.F. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Amerika s.r.l., per avere indotto l’amministratore di quest’ultima, P.U., a distrarre valori patrimoniali della società a favore della Vismara s.n.c., della quale l’imputato era legale rappresentante; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore di fallimento, costituitosi parte civile.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, la distrazione era consistita nella cessione dalla Amerika alla Vismara di stampi per la produzione di calotte di caschi ad un prezzo fatturato per lire 244.500.000, ma in realtà concordato e versato in L. 70.000.000, mentre per una parte di L. 92.000.000 si era fatto luogo a compensazione con un precedente credito della Vismara:

circostanza, quest’ultima, sulla quale si era fondata un’imputazione di bancarotta preferenziale, poi caduta in prescrizione.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il R., deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso, sostanzialmente, assume di aver concordato l’operazione incriminata non per acquisire la proprietà degli stampi, che nulla valevano nè interessavano alla propria azienda, ma al solo scopo di aiutare con un finanziamento la società Amerika, che attraversava un momento di difficoltà. A sostegno del proprio assunto si richiama alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, di cui riproduce alcuni stralci.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente, invero, ancorchè in gran parte viziate dal riferimento ad emergenze istruttorie la cui rivisitazione è preclusa in sede di legittimità, richiamano tuttavia l’attenzione sul nucleo centrale del problema che contrassegna il giudizio di responsabilità – e che non ha trovato soddisfacente risposta nel giudizio di merito – là dove mettono in evidenza la necessità di verificare in concreto se il trasferimento in proprietà degli stampi abbia dato corpo a una distrazione di beni della società poi fallita, attraverso la vendita di essi per un prezzo sensibilmente inferiore al valore effettivo.

In tale proiezione il riferimento fatta dallo Corte d’Appello alla prova documentale, quale unica prova ritenuta valutabile in tema di bancarotta fraudolenta, è contrario a legge e si basa su una inaccettabile estensione al processo penale della gerarchia delle fonti probatorie che è invece esclusivamente propria del giudizio civile (ne fa fede l’inappropriata citazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.); di contro nel giudizio penale, che è caratterizzato dai principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice, doveva riconoscersi all’imputato la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo la veridicità del proprio assunto, secondo cui gli stampi negoziati con la Amerika s.r.l. non avevano alcun valore commerciale – in quanto, assertivamente, obsoleti e privi di mercato – nè alcun interesse per la Vismara s.n.c., ma erano stati acquistati al solo scopo di venire in soccorso alla società venditrice, che appariva versare in difficoltà.

A fronte di tale linea difensiva, occorreva dunque interrogarsi sul valore effettivo dei beni compravenduti, per poi raffrontarlo con la somma corrisposta alla Amerika s.r.l. a titolo di corrispettivo, computando in questa anche il controcredito estinto per compensazione: e ciò indipendentemente dalla configurabilità di una bancarotta preferenziale insita nella pattuita compensazione, in ordine alla quale – del resto – si è ritenuta applicabile la prescrizione.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Genova, sottoporrà a rinnovata disamina l’intera vicenda tenendo conto dei principi suesposti.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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