Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3280 Esenzioni ed agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

01. In fattispecie di domanda di riconoscimento delle esenzioni fiscali per l’uso dell’energia elettrica, il tribunale di Torino accoglieva parzialmente le pretese avanzate dal Soc. Fucine Rostagno, esercente "attività di stampaggio a caldo di barre d’acciaio per la produzione di spezzoni di varie dimensioni", e condannava il Fisco alla restituzione di 32.309,20 Euro per eccedenza d’imposta erariale, 90.372,96 Euro per eccedenza di addizionale erariale e 4.305,82 Euro per ec-cedenza di addizionale a favore degli enti locali.

02. In appello, la Corte territoriale dichiarava il difetto di legittimazione "ad causarti" del Ministero dell’economia e delle finanze e, accolto uno dei motivi di gravame principale del Fisco e disattesa l’impugnazione incidentale della parte privata, rigettava la domanda della Soc. contribuente nei confronti dell’Agenzia delle dogane.

03. Motivava la decisione, per quanto qui interessa, ritenendo che lo stampaggio a caldo dei metalli fosse elemento costitutivo del prodotto finito ("l’energia elettrica è inglobata nel reticolo molecolare dell’acciaio, provocando una modificazione della struttura cristallina"). Inoltre, affermava che la disciplina agevolativa, per l’utilizzo dell’energia elettrica come materia prima nei processi industriali, elettrochimici ed elettrometallurgici, andava interpretata nel senso che fosse sufficiente che l’energia elettrica intervenisse nel processo produttivo con funzione e valore pari a quelli delle altre materie di base, mentre non era necessario che l’energia stessa producesse una variazione della composizione chimica dei materiali.

04. Disattesa, dunque, la doglianza diretta a escludere in radice l’applicabilità del beneficio richiesto dalla Soc. attrice, la Corte territoriale accoglieva, invece, l’altra censura del Fisco, rilevando che la determinazione percentuale dei consumi esenti, desunti in assenza di misuratori e in via presuntiva dalla media delle letture di misuratori installati in periodo circoscritto, operava un’inammissibile trasposizione congetturale mediante una "praesumptio de presumpto" non consentita, poichè implicante presunzioni di non mutamento della struttura produttiva e l’equivalenza delle commesse di merce nei periodi in comparazione. Concludeva che, mancando la prova di fatti essenziali e costitutivi della domanda, non fosse possibile accogliere il ragionamento del giudice di prime cure, che celava "una liquidazione equitativa non consentita al di fuori delle ipotesi prettamente risarcitorie", senza che si potesse colmare la lacuna probatoria con nuove ed esplorative indagini peritali.

05. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo, la Soc. Fucine Rostagno; gli intimati, Agenzia delle dogane e Ministero dell’economia e delle finanze, resistono con controricorso, ricorso incidentale e memoria.

06. Vi è in atti istanza di trattazione della contribuente ( L. n. 183 del 2011, art. 26).

Motivi della decisione

07. Con l’unico motivo di ricorso principale, la società contribuente denuncia vizio di omessa motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso l’intera domanda relativa ai periodi d’imposta dal 1991 al 2000 sul presupposto della non estensibilità ai periodi dal 1991 all’agosto 1996 della percentuale media di consumi esenti desunta dalle misurazioni esistenti per il periodo successivo sino al 2000, omettendo di motivare sulle somme indebitamente versate al Fisco dal settembre 1996 al dicembre 2000. 08. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la parte pubblica denuncia la violazione del D.L. n. 511 del 1988 (art.6), D.L. n. 332 del 1989 (art.4), D.L. n. 250 del 1995 (art.4), in relazione all’art. 14 preleggi e dei principi generali sulla interpretazione delle norme eccezionali. Rileva che nei processi di modellamento e riscaldamento termico di metalli non avvengono processi elettrochimici o elettrometallurgici, in quanto l’energia elettrica viene impiegata in mera funzione di riscaldamento con cambiamento della sola forma fisica del metallo, ma non come componente essenziale, ossia "materia prima", affinchè si effettuino gli amalgami e le relazione richieste per un determinato risultato produttivo, con l’ottenimento di un materiale con caratteristiche chimiche differenti da quelle di partenza. Diversamente argomentando, prosegue la difesa erariale, tra i processi elettrometallurgici verrebbero ricompresi tutti i processi che vedano coinvolta la presenza di un metallo e dell’energia elettrica.

09. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali esaminano la medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale.

10. Riuniti i ricorsi, preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione processuale del Ministero intimato, che, dopo la creazione delle agenzie fiscali, è oramai estraneo al contenzioso tributario, così come ha riconosciuto la Corte territoriale con capo della sentenza d’appello non impugnato e oramai definitivo.

L’ulteriore chiamata ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso principale va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle dogane, che è la sola a essere legittimata "ad causam". Lo stesso dicasi per il ricorso incidentale del Fisco, che va esaminato solamente riguardo all’Agenzia, atteso che l’inammissibilità del ricorso principale contro il Ministero, travolge anche il ricorso incidentale di questo.

11. Inoltre, è inammissibile, questa volta per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia, quale parte totalmente vittoriosa, e diretto praticamente alla sola modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere comunque ottenuta mediante la riproposizione delle difese nel controricorso e l’esercizio del potere correttivo attribuito alla questa Corte dall’art. 384 c.p.c. (C. 7057/2010).

12. Tanto premesso, sono fondati i pregiudiziali e assorbenti rilievi di merito riproposti dell’Agenzia nel controricorso. E’ incontroverso, infatti, che la Soc. Fucine Rostagno esercitasse "attività di stampaggio a caldo di barre d’acciaio per la produzione di spezzoni di varie dimensioni". 13. Il D.Lgs. n. 504 del 1995, all’art. 52, comma 2, stabiliva che è esente dall’imposta erariale di consumo "l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici". 14. Il D.L. n. 250 del 1995, nel disciplinare all’art. 4 le addizionali sull’energia elettrica impiegata negli opifici industriali, stabiliva: "Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ed la D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie". 15. Sin dagli anni ’90 questa Corte di legittimità ha affermato il principio in parola, secondo il quale l’energia elettrica impiegata in opifici industriali elettrochimici ed elettromagnetici non è soggetta ad addizionale d’imposta, si applica limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, giusta disposto della D.L. n. 250 del 1995, art. 4, e non, anche all’uso della stessa in funzione termica o di riscaldamento (C. 6620/1999).

16. A tale orientamento ha dato continuità questa Sezione Tributaria, precisando che – nel caso dell’energia elettrica utilizzata in una fase di fusione dei residuati di alluminio, cui seguiva una seconda fase di tranciatura del metallo fuso al fine di produrre dischi del medesimo alluminio – incombeva sul soggetto che invocava l’esenzione dall’addizionale la dimostrazione rigorosa dell’utilizzo dell’energia e-lettrica come materia prima insostituibile e non come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile (C. 22021/2004).

17. Più di recente, in fattispecie speculare a quella in esame, questa Sezione ha ribadito tale tesi, affermando che il principio secondo il quale l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta ad addizionale d’imposta, si applica, alla luce della norma interpretativa dettata dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, come convertito dalla L. n. 349 del 1995, limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (C. 22566/2008). In dettaglio, ha escluso che sia applicabile l’esenzione, quando l’energia elettrica è utilizzata – nell’ambito di un processo produttivo relativo all’attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma come richieste dalla clientela – quale fonte di riscaldamento per rendere la parte esterna del pezzo da modellare più duttile, così da consentire al pezzo ammorbidito dal calore di acquisire la forma voluta sotto l’azione della pressa, e pertanto non come materia prima insostituibile, ma come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile.

18. Ancor più di recente, pronunziando nello stesso senso sempre in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica, questa Sezione ha ribadito che l’esenzione prevista dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, riguarda la sola energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, nonchè nelle lavorazioni che danno luogo a fusione di metalli (lavorazioni siderurgiche e fonderie) e non anche a quella utilizzata in funzione di riscaldamento, essendo esclusa la possibilità di un’interpretazione analogica delle disposizioni in tema di esenzioni tributarie (C. 6542/2009).

19. La Corte territoriale, riconoscendo in tesi generale anche per lo stampaggio a caldo di barre d’acciaio l’esenzione prevista dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, si è palesemente discostata da orientamento consolidatamente riaffermato nella giurisprudenza di legittimità da oltre un decennio, sicchè, sul punto la motivazione della decisione d’appello va corretta ex art. 384 c.p.c., dando positivo riscontro alle considerazioni di diritto riproposte dall’Agenzia controricorrente.

20. Ciò comporta, "ipso iure", il rigetto dell’unico mezzo di ricorso principale: esso riguarda, infatti, l’asserita omessa motivazione sulle somme indebitamente versate dal settembre 1996 al dicembre 2000. Esclusa, infatti, l’operatività di ogni esenzione, del mezzo di ricorso principale null’altro resta.

21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della contribuente verso le parti pubbliche.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi principale contro il Ministero e incidentale; rigetta il ricorso principale contro l’Agenzia; condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate, a favore dei controricorrenti, in complessivi 4500 Euro per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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