Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-11-2011, n. 5864 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il signor G. A. impugnava i decreti del Prefetto e del Questore di Genova recanti rispettivamente il divieto di detenzione armi e la revoca di licenza di porto di fucile, adottati sulla base delle risultanze di due procedimenti penali da cui emergeva un’aggressività ed una mancanza di controllo del ricorrente tali da comportare una valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi.

Avverso tali atti venivano dedotti motivi riconducibili alla violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e al difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità in ordine ai fatti che avevano portato ai provvedimenti impugnati, atteso anche l’esito favorevole dei processi a carico del ricorrente stesso.

Il Tar Liguria respingeva il ricorso con ampia motivazione.

Avverso la sentenza del Tar viene proposto l’odierno appello affidato a plurimi motivi di censura.

Le amministrazioni intimate non hanno presentato memorie.

Alla camera di consiglio del 16 settembre 2011, fissata per l’esame della istanza cautelare, la causa è stata trattenuta dal Collegio per una decisione in forma semplificata.

2. L’appellante sottolinea la erroneità della sentenza rilevando che il primo giudice avrebbe fondato la sua decisione sulla base di una presunta inaffidabilità all’uso o detenzione delle armi in quanto lo stesso risultava più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria; tuttavia, la semplice esistenza di denunzie o segnalazioni o la esistenza di indagini da parte della Magistratura non potrebbero indurre a far ritenere, da sole, che un soggetto sia capace di abusare delle armi.

In particolare la pendenza di procedimenti penali in ordine a reati perseguibili soltanto a querela di parte o di procedimenti che non riguardano in alcun modo l’abuso di armi non potrebbe giustificare un divieto di detenzione di armi tanto più essendosi i procedimenti tutti conclusi con la assoluzione dell’imputato.

Da qui la carenza di motivazione del decreti impugnati che non sarebbero stati preceduti da adeguata istruttoria intesa a accertare la personalità complessiva dell’appellante e risulterebbero basati su un inaccettabile automatismo tra le segnalazioni alla Magistratura, rilevatesi destituite di fondamento, e la inaffidabilità del deducente.

3. L’appello non merita accoglimento.

La Sezione richiama le considerazioni del primo giudice che, in maniera condivisibile, ha rilevato che la finalità che è alla base delle norme del T.U. delle leggi di P.S. è quella di prevenire la commissione di reati (e anche i sinistri dovuti non tanto ad attitudini dolose ed aggressive quanto ad incapacità ovvero a mancanza di autocontrollo in situazioni di tensioni emotive) nonché di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, per l’adozione di un divieto, non è richiesto che vi sia un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o arbitrarietà.

La legislazione affida all’Autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d’arma in quanto persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

In base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di fucile e dell’autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle stesse.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione della misura interdittiva, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile, quanto al loro uso.

Siffatta valutazione amministrativa, che cautela l’interesse pubblico mediante un giudizio prognostico, ex ante, tale da portare ad escludere la possibilità di un abuso, è per sua natura di lata discrezionalità, e il suo sindacato deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

4. Nel caso di specie, i decreti impugnati si fondano su di una congerie di episodi e risultanze di fatto, sentenze di condanna in materia ambientale, procedimenti penali pendenti e denunzie varie tra cui assumono rilievo preminente i pregressi procedimenti e le denuncie concernenti i comportamenti minacciosi del ricorrente.

Da tali elementi di fatto l’Autorità ha tratto il convincimento di una tendenza dell’appellante a violare le disposizioni di legge venendone incrinata la affidabilità.

Né alcuna rilevanza assume, ai fini che interessano, l’estinzione dei reati di ingiurie e percosse in quanto basata sulla remissione di querela e non già sull’accertamento dell’infondatezza delle accuse di atteggiamenti minacciosi.

La circostanza che tali denuncie siano state successivamente ritirate, non è ostativa alla oggettiva valutazione dei fatti nelle stesse evidenziati ai fini della configurazione di un quadro prognostico che, come correttamente ritenuto dalla competente autorità di pubblica sicurezza, depone per il ritiro nei confronti dell’appellante del titolo di polizia utile alla detenzione delle armi.

5. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto e la impugnata sentenza deve essere confermata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi le ragioni per disporre diversamente visto che le doglianze del ricorrente avevano già ricevuto un’adeguata risposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *