Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36177

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da S. M., ristretto presso la casa circondariale di (OMISSIS), intesa ad ottenere il beneficio dell’affidamento terapeutico del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 ovvero la detenzione domiciliare o la semilibertà, con riferimento alla pena detentiva complessivamente determinata dalla Procura di La Spezia con provvedimento di cumulo del 13 luglio 2010, con il quale la pena da scontare era stata determinata in complessivi anni 7 e mesi 2 di reclusione e mesi 1 di arresto, con fine pena determinato al 21 novembre 2016. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, fra le sentenze di condanna riportate dall’istante, vi era quella ad anni 6 di reclusione per rapina aggravata, furto e lesioni personali, per la quale vi era la quota di pena non espiata pari ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, si che la soglia di ammissibilità dell’istanza era quella di anni 4 di reclusione, nella specie non ancora realizzatasi.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova S.M. ricorre per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il provvedimento impugnato, oltre ad essere poco comprensibile in sè, era in contrasto con le norme di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 ed all’art. 4 bis Ord. Pen. ed all’interpretazione giurisprudenziale delle stesse.

Ha rilevato che la pena di anni 6 di reclusione per rapina aggravata, furto e lesioni personali, ricompresa fra quelle che avevano formato oggetto di cumulo, tale da far scendere ad anni 4 di reclusione la soglia di ammissibilità dell’istanza di affidamento in prova terapeutico, era da ritenere, al momento in cui il provvedimento impugnato, adottato all’udienza del 14 ottobre 2010, era stato depositato (19 ottobre 2010), già scontata al di sotto del predetto limite di anni 6, ivi compreso il limite di anni 4 per la rapina anzidetta.

4.Con successiva memoria del 20 maggio 2011 il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi del suo ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.M. è infondato.

2. E’ invero condivisibile l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata, con la quale gli è stato negato il beneficio dell’affidamento terapeutico, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 in quanto il residuo pena da espiarsi era superiore ad anni 4 (cfr. del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1), sussistendo fra le pene cumulate nei suoi confronti una, relativa al reato di rapina aggravata, ricompreso nell’art. 4 bis Ord. Pen..

3. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte invero (cfr.

Cass. Sez. 1, n. 41322 del 07/10/2009 dep. 27/10/2009, Imp. Francaville, Rv. 245057), per accedere al beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, non è dato far luogo allo scioglimento virtuale del cumulo di pene, onde eventualmente stabilire se la pena relativa al ovvero ai reati di cui all’art. 4 bis ord. pen. sia stata già espiata, ma occorre unicamente far riferimento alla misura della pena detentiva ancora da espiare (in via alternativa anni 6 ovvero anni 4, se nel titolo esecutivo figurino o meno reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen.).

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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