Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, con ordinanza deliberata il 9 novembre 2010, ha confermato il provvedimento emesso il 17 giugno 2010, con il quale il Magistrato di Sorveglianza della sede aveva disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno nei confronti del reclamante S.V., detenuto in espiazione di condanna inflittagli, da ultimo, con sentenza del 17 novembre 2008, per l’illecita detenzione di sostanza stupefacente.

1.1 – Il tribunale, infatti, pur dando atto della produzione in sede di appello di documentazione attestante lo svolgimento da parte dello S. di attività lavorativa dal 1994 sino al 30 novembre 2007 e che nell’informativa riguardante lo S. redatta dai Carabinieri di L’Aquila, nelle conclusioni, veniva formulato un giudizio di "non pericolosità" del prevenuto, riteneva comunque sussistente ed attuale la pericolosità sociale del condannato, desumibile, oltre che dalla gravità dei reati precedentemente commessi (partecipazione ad una rissa, nel (OMISSIS); violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, commessa nel (OMISSIS)) e da quello oggetto del titolo di detenzione (pure relativo a fatti di detenzione illegale di sostanza stupefacente), anche: (a) dalla "pessima stima" goduta in pubblico dal proposto, segnata nella informativa sullo S. dei Carabinieri di L’Aquila; (b) dalla circostanza che il proposto era "solito accompagnarsi con persone pregiudicate" del luogo di residenza, (OMISSIS), e dell’area (OMISSIS), come pure evidenziato nella predetta informativa; (c) che dagli atti non emergeva, "almeno allo stato", alcuna volontà del reo "di modificare il proprio precedente stile di vita, nè di intraprendere eventuali percorsi terapeutici". 2. – Avverso la predetta ordinanza ricorre lo S., a mezzo del suo difensore, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, lamenta che il tribunale abbia fondato la propria decisione sul solo dato della obiettiva gravità dei reati commessi – in sè rilevante ma certamente da solo non sufficiente a formulare un giudizio prognostico – e delle informazioni trasmesse dai Carabinieri di L’Aquila, del tutto generiche quanto al loro contenuto, specie relativamente alla segnalazione di una frequentazione con pregiudicati, oltre che intrinsecamente contraddittorie, avuto riguardo al contenuto delle conclusioni, svalutando, di contro, del tutto illogicamente, la documentazione prodotta dall’appellante, da cui pure emergeva: (a) che avendo il proposto da anni svolto una regolare attività lavorativa, doveva escludersi intanto che lo stesso derivasse il reddito necessario al suo sostentamento dal compimento di attività delittuosa, da considerarsi del tutto occasionale; (b) l’atteggiamento collaborativo Immediatamente adottato dal proposto con la giustizia, (richiesta di patteggiamento), indicativo di una volontà di definire al più presto la propria posizione "e di voltare una volta per tutte pagina, prendendo le distanze da una realtà che non ha giammai irrimediabilmente segnato la sua personalità"; (c) la regolarità della condotta intramuraria e la "partecipazione all’opera rieducativa" quale desumibile "dall’estratto della cartella biografica", ed in particolare dalla concessione da parte del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, nell’ottobre 2010, del beneficio della liberazione anticipata.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento, poichè l’ordinanza impugnata non ha spiegato in maniera esauriente e logica le ragioni del rigetto del reclamo proposto dallo S..

Ed invero, premesso che la condanna per fatti di illecita detenzione di sostanza stupefacente non da luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta ex lege, anche con riferimento al caso In esame non vi è ragione di discostarsi dal principio, già da tempo affermato da questa Corte regolatrice, sia pure con specifico riferimento alle misure di prevenzione (Sez. 1, Sentenza n. 802 del 16/04/1982, dep. il 27/05/1982, Rv. 153906, imp. Vernengo), secondo cui intanto il giudizio di pericolosità può essere tratto unicamente da note informative, in quanto le stesse "non contrastino con le altre acquisizioni processuali o con le prove addotte dalla difesa e sempre che, per la loro specificità, siano di inequivoco valore sintomatico".

Orbene, nel caso in esame, a prescindere dall’esistenza o meno di riscontri circa l’effettiva frequentazione di pregiudicati da parte dello S., segnalata nell’informativa, deve in effetti riconoscersi che la produzione da parte dell’appellante, a confutazione dell’affermazione secondo cui lo stesso "ha sempre tratto sostentamento dalle sua attività illecite, legate prevalentemente al mondo della droga", di documentazione relativa allo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 1994, avrebbero richiesto una più completa ed esauriente spiegazione della ragioni per cui alla predetta informativa poteva senz’altro attribuirsi una rilevanza significativa ai fini di un giudizio di attuale pericolosità, per di più dissonante con "il giudizio conclusivo" comunque formulato nell’Informativa stessa.

Quanto poi alla menzionata "non emersione" dagli atti di "alcuna volontà del reo di modificare il proprio precedente stile di vita", trattasi di affermazione se non del tutto incongrua, certamente non sufficientemente motivata, come dedotto in ricorso, ove si consideri l’attuale stato di detenzione dello S. e che nel provvedimento impugnato manca, inspiegabilmente, qualsiasi riferimento e valutazione relativamente alla condotta intramuraria ed alla concessione al ricorrente di benefici penitenziari.

2. – In presenza di tali rilevanti lacune motivazionali l’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

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