Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36173 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il GIP del Tribunale di Catania, con cinque autonomi decreti – emessi rispettivamente il 7 aprile 2008, il primo; il 19 luglio 2008, il secondo ed il terzo; il 22 luglio 2008 il quarto ed il quinto – disponeva nei confronti dell’imputato detenuto A.A., sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis prd. pen., il trattenimento di varia corrispondenza: nel primo caso, una lettera inviata al detenuto dalla madre contenente un numero di telefono;

negli altri quattro casi, alcune missive inviate dal detenuto, nelle quali si informava il destinatario di pregressi provvedimenti di trattenimento di corrispondenza e se ne contestava la fondatezza, con frasi ritenute provocatorie e derisorie dell’operato dell’Autorità giudiziaria ("prima o poi troverò un giudice a Berlino"; "i giudici fuori della Sicilia applicano la legge"; "questi geni"; "ritengo impossibile che mi stanchi prima io" prefigurando l’intenzione di inviare "altre 6 cartoline la settimana, circa 25 al mese, meno di 600 in 2 anni").

2. – Proposti dall’ A. tempestivi reclami avverso tali decreti, l’adito Tribunale di Catania li rigettava, con cinque autonome ordinanze deliberate tutte l’8 novembre 2010, rilevando:

quanto alla lettera indirizzata al detenuto, che si trattava di un trattenimento "disposto temporaneamente", al fine di effettuare accertamenti in relazione al numero telefonico ivi indicato e "verificare se effettivamente corrispondesse al numero di un tassista"; quanto alle lettere Inviate dal detenuto, che la redazione delle stesse, per il loro contenuto, poteva integrare un comportamento meritevole di essere valutato in sede penale.

3. – Avverso le predette ordinanze ha proposto un unico ricorso per cassazione il detenuto, personalmente, deducendo: a) con riferimento al reclamo relativo al trattenimento della lettera inviata dalla madre, la manifesta illogicità dell’ordinanza di rigetto, avendo il tribunale, con la stessa, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’adozione del provvedimento, sostanzialmente legittimato un trattenimento della missiva definito "temporaneo", disposto oltretutto per l’effettuazione di un accertamento per nulla complesso, incongruamente addossando sul detenuto l’onere di richiedere all’Autorità giudiziaria l’esito degli accertamenti; b) quanto al rigetto degli altri reclami, che intanto illegittimamente il tribunale aveva ritenuto emendabile dal giudice del reclamo l’assenza di motivazione di alcuni decreti, a ragione del rilevo che l’ordinamento non sanzionerebbe con la nullità dell’atto l’assenza di motivazione, prescritta invece dalla legge; che altra missiva di contenuto analogo era stata ritenuta inoltrabile, senza rilievi, dal Tribunale di Catania, in composizione solo parzialmente difforme; che le missive di cui trattasi, in realtà, non avevano contenuto pericoloso "per l’ordine e la sicurezza pubblica". 4. – Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato motivata requisitoria con la quale richiede l’annullamento con rinvio dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Catania l’8 novembre 2010.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dall’ A., nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata.

La motivazione dei provvedimenti di rigetto dei reclami proposti dal ricorrente risulta infatti incongrua ed in contrasto con i dati normativi.

2. – Al riguardo è necessario ricordare, in primo luogo, che le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su diritto fondamentale le cui limitazioni sono, a mente dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. La disciplina di tali limitazioni nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è ora (dopo numerosi moniti e condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo) interamente regolata dall’art. 18 ter ord. pen. ( L. n. 354 del 1975, come modificata per la materia dalla L. 8 aprile 2004, n. 95), che al comma 1 prevede, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure ("visto di controllo"), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di "trattenimento", previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto".

E sembra ovvio che dette esigenze e ragioni, generiche in funzione di prevenzione per il controllo, debbono divenire specifiche allorchè dal controllo si passa al trattenimento di singoli plichi, incidendosi così non soltanto sulla riservatezza della corrispondenza ma anche sulla disponibilità e il possesso dei materiali trattenuti. Ancorchè un detenuto sia legittimamente sottoposto a visto di controllo, deve quindi senz’altro escludersi, in base alla citata normativa, che nel caso in esame, un prolungato trattenimento del contenuto di plichi a lui diretti possa venire motivato soltanto in base alla circostanza che debba essere effettuato un accertamento, per altro non particolarmente complesso, sul titolare di un’utenza telefonica menzionata nella missiva.

Nè, per altro verso, in assenza di concrete indicazioni circa l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ A., a ragione del "tenore" delle missive (o cartoline) dallo stesso redatte, ovvero l’adozione nei suoi confronti di provvedimenti di sequestro delle stesse, il trattenimento della corrispondenza può venire legittimamente autorizzato in base alla sola considerazione che il contenuto di tali missive sarebbe suscettibile "di essere valutato in sede penale".

Ed invero deve qui ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, sentenza n. 16926 del 22 aprile 2010, imp. A.), sia pure con riferimento ad una fattispecie in parte diversa (trattenimento di un piego contenente libri di testo universitari), secondo cui il trattenimento di corrispondenza del detenuto può ritenersi consentito se la stessa cela al proprio interno qualcosa o contenga scritti pericolosi per la sicurezza e l’ordine interno dell’Istituto o che ne rendono necessario il sequestro probatorio o preventivo, in relazione a ipotesi specifiche e secondo le regole generali del codice di rito. In questi casi il trattenimento o il sequestro possono essere emessi, però, esclusivamente dall’autorità giudiziaria. Ne consegue che nel caso in esame il tribunale non poteva, dopo che erano già trascorsi più di due anni dall’adozione dei provvedimenti reclamato, limitarsi ad affermare che il trattenimento delle missive era giustificato dal compimento di verifiche di cui non si specifica neppure l’esito ovvero di un possibile esercizio dell’azione penale, a ragione di un suo contenuto "penalmente rilevante". 3. – I provvedimenti Impugnati devono dunque essere annullati con rinvio al Tribunale di Catania perchè proceda a nuovo esame, senza incorrere nelle lacune motivazionali in precedenza evidenziate.

P.Q.M.

Annulla i provvedimenti impugnati e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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