Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-11-2011, n. 5860 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dai signori Crapanzana e V. per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’Amministrazione ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad occupare due dei posti messi a concorso con il bando del 28 novembre 2002, per il passaggio dal profilo professionale di funzionario amministrativo economico finanziario (C1) a quello di direttore amministrativo economico finanziario (C2), in dipendenza della perdurante validità della graduatoria in cui erano inseriti e a decorrere dalla data del bando.

L’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, ma non anche per gli effetti economici; il TAR, con la decisione impugnata, ha condannato il Ministero a provvedere alla corresponsione delle competenze arretrate, a decorrere dalla medesima data del 28 novembre 2002.

L’appello è fondato e deve essere accolto.

Per consolidato e condiviso principio, più volte sottolineto da questo Consiglio di Stato, le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, con la conseguenza che, a meno di espressa diversa previsione, la retroattività della nomina o della promozione non comporta la retroattività dell’aumento economico corrispondente alla nuova qualifica (per tutte, Consiglio Stato, sez. VI, 25 maggio 2006, n. 3124).

Ne consegue che, mediante la retrodatazione della nomina degli appellati ai soli fini giuridici alla data indicata, l’Amministrazione ha dato esatta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui è causa.

L’appello è conclusivamente fondato e va accolto, con consequenziale riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per il doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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