Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3260 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione nei confronti della società La Nuova Perla dei fratelli Scagliarini e C. s.n.c. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo all’anno 1993, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

Deve innanzitutto rilevarsi che l’avviso opposto riguarda l’accertamento del reddito di una società di persone e che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008). Poichè non risulta che i soci abbiano partecipato al presente giudizio, il quale non poteva essere iniziato nè può proseguire senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio (quindi della nullità dell’intero processo), omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. La sentenza impugnata in questa sede deve essere cassata, con rinvio alla C.T.P. di Caserta affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio. Atteso l’intervento della citata giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla C.T.P. di Caserta. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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