Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-03-2012, n. 3255 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 26 giugno e 1 luglio 1992 C.O., C.G., C.E., C.D., C.F. e G.S., quale esercente la potestà sui figli minori, C.A., C.C., C.R. e C. C., convenivano in giudizio la Fondiaria Assicurazioni Spa e P.E.P. esponendo che il 14 marzo 1986 C. S., mentre alla guida del proprio motociclo con a bordo il figlio D., percorreva una statale in territorio di Agrigento, era stato tamponato da un’autovettura di proprietà e condotta dal P., riportando lesioni gravissime che ne avevano provocato il decesso. Il procedimento penale a carico del P. si era concluso con sentenza definitiva di condanna e con il riconoscimento del suo concorso di colpa nella produzione del sinistro nella misura del 40%: Ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni. In esito al giudizio in cui si costituivano i convenuti nonchè interveniva la Schwaben Landesversichenungsanstalt, chiedendo la condanna dei convenuti in suo favore per l’ammontare degli esborsi effettuati a favore dei congiunti del defunto a titolo di trattamento pensionistico, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere disponendo lo svincolo delle somme di cui ai libretti accesi dalla Fondiaria autorizzando il cancelliere depositario a farne consegna al procuratore di parte attrice al fine di curarne la riscossione e la successiva ripartizione in misura del 50% in favore degli attori e per il restante 50% a favore dell’ente assicurativo tedesco.

Avverso tale decisione proponevano appello G.S., C.C., C.R., Cr.Ca., C.O., C.G., C.E., C.D. e C.F., cui resistettero la Fondiaria e Schwaben proponendo quest’ultima appello incidentale per le spese di giudizio. In esito al giudizio la a Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata in data 2.11.09, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’obbligo in solido del P. e della Fondiaria al risarcimento del danno morale iure hereditatis e del danno non patrimoniale iure proprio solo entro i limiti dell’intero massimale di polizza vigente all’epoca del sinistro e del solo P. per la differenza e conseguentemente dichiarava il diritto degli appellanti a trattenere il 50% del residui del detto massimale a loro già corrisposto, comprensivo degli interessi maturati sui libretti di deposito bancario in favore degli stessi svincolato; rigettava la domanda di rivalsa formulata dalla Schwaben nei confronti del P. e della Fondiaria condannando quest’ultima a restituire agli appellanti il rimanente 50% del massimale di polizza; provvedeva infine al governo delle spese.

Avverso la detta sentenza G.S., C.C., C.R., Cr.Ca., C.O., C.G., C.E., C.D. e C.F. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso la Fondiaria Sai nonchè la Deutsche Rentenversicherung Schwaben che ha proposto altresì ricorso incidentale in un solo motivo.

Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, va osservato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge, cioè dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe "trascurato di verificare e di pronunciare sull’eccezione formulata dagli odierni ricorrenti sia innanzi al giudice di prime cure sia nell’atto di appello, a mente della quale La Fondiaria Assicurazioni Spa, pur eccependo l’esistenza di un massimale di polizza di lire 100.000.000 non ha prodotto, in nessuno dei pregressi gradi di giudizio, alcun documento idoneo a provare l’esistenza del massimale medesimo".

La censura formulata, ancor prima di essere infondata, è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, premesso che i ricorrenti hanno lamentato l’omesso esame concernente un’eccezione introdotta nel giudizio di primo grado (e, relativamente all’appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di appello), nonchè l’omessa pronuncia su tale eccezione e su tale ragione di impugnazione, l’inammissibilità deriva innanzitutto dall’erronea individuazione della categoria logico-giuridica del vizio deducibile in questa sede giacchè i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. (integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e non la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 nè quello ontologicamente diverso di "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, costituente un vizio propriamente della decisione adottata. Inoltre, l’inammissibilità deriva dal difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, posto che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, quest’ultima effettivamente non contiene il minimo accenno alla eccezione che sarebbe stata sollevata ed i ricorrenti hanno completamente mancato di riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della eccezione formulata in primo grado e della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di appello e sul quale la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi, al fine di consentire alla stessa Corte di verificarne la tempestività e la ritualità.

Giova aggiungere infine che la censura è altresì infondata alla luce del rilievo dedotto dalla resistente Fondiaria, la quale ha documentalmente provato il massimale di polizza, producendo all’atto della costituzione in primo grado copia della polizza n. (OMISSIS) (cfr allegato n.4 del fascicolo di parte di primo grado).

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, deve evidenziarsi che la stessa si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha escluso la mala gestio della Fondiaria ritenendo erroneamente che essa non sarebbe stata posta nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato.

Al contrario, la compagnia avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione dei familiari del danneggiato una quota del massimale senza attendere, come fece, l’esito del giudizio penale a carico del P..

La doglianza è infondata. A riguardo, corre l’obbligo di premettere che la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata trova titolo in un comportamento dell’assicuratore ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 (e, attualmente, i termini di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145), alla cui scadenza l’assicuratore è da considerarsi in mora. Ma ciò, sempre che sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento, occorrendo che la responsabilità dell’assicurato sia sufficientemente certa e sia chiaramente determinabile l’entità del danno di cui questi è responsabile nei confronti del danneggiato.

Nel caso di specie, deve invece escludersi l’ipotesi della mala gestio poichè – questo, l’iter argomentativo della Corte di merito – a seguito del sinistro fu avviato solo un procedimento penale e solo con la sentenza penale di primo grado, emessa in data 11 ottobre 1989, fu effettuata una prima valutazione delle colpe delle parti; fu ravvisato il concorso di colpa della parte offesa nella misura del 60%, ed il responsabile civile fu condannato al pagamento di una provvisionale di lire 10 milioni in favore delle parti civili, pagamento immediatamente corrisposto dalla Fondiaria. Impugnata la sentenza dallo stesso imputato, oltre che dalla parte civile, nelle more perveniva alla Fondiaria la comunicazione da parte della Schwaben della propria intenzione di esercitare il diritto di rivalsa per le somme corrisposte ai congiunti del defunto e la Fondiaria, che a seguito della citazione in giudizio da parte degli eredi del C. si trovava a dover fronteggiare due distinte domande, a fronte altresì dell’indeterminatezza del quantum da corrispondere, con comparsa di risposta del 16 marzo 1989, preferì porre il residuo massimale di polizza a disposizione dei soggetti che sarebbero risultati averne diritto, depositando in sei libretti di deposito bancario fruttifero intestati " P. eredi C. diversi" e chiedendo il sequestro liberatorio della somma con la convalida.

Ciò posto, non può ravvisarsi alcuna mala gestio a carico della Fondiaria, anche in considerazione del fatto che gli eredi del defunto avanzarono richiesta risarcitoria solo con raccomandate del 20 maggio 1991 e 15 dicembre 91 dopo che già da due anni l’ente tedesco aveva comunicato di voler esercitare il diritto di rivalsa, ponendo la compagnia nell’impossibilità di scegliere di pagare all’una o all’altra parte. La conclusione della Corte non merita censure. Del resto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, e quindi sulla correttezza e diligenza di quest’ultimo nella gestione della lite, è compito del giudice del merito che dovrà accertare, mediante una valutazione ex ante, se tale comportamento sia stato improntato alla diligenza del buon padre di famiglia e se l’eventuale ritardo nel pagamento di quanto dovuto trovi o no giustificazione per essere la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva o la responsabilità dell’assicurato seriamente contestabile (Cass., 6 aprile 1995, n. 4024; Cass., 23 aprile 1981, n. 2426; Cass., 13 novembre 1987, n. 8353). Poichè un tale apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, esso non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass., 6 luglio 1983, n. 4556).Sul punto v. anche Cass. n. 24747/2007).

Passando all’esame della terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c.), va rilevato che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel compensare tra le parti le spese del giudizio, considerata la soccombenza delle compagnie assicuratrici.

Anche tale censura è infondata. A riguardo, va rilevato che, materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n.14023/02, n. 10052/06, n.13660/04, n. 5386/03, n.1428/93, n.12963/07, n.17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacchè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ. in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e neppure dedotto dal ricorrente). Ne deriva l’infondatezza anche dell’ultima doglianza.

Passando all’esame del ricorso incidentale, va osservato che la doglianza, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 1886 e 1916 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando ha ritenuto infondata la domanda di rivalsa dell’ente tedesco perchè C.S., già prima dell’incidente percepiva una pensione di invalidità. Ed invero, la Corte di appello avrebbe sbagliato perchè non può essere applicato il principio della compensatio lucri cum damno quando il pregiudizio economico e l’incremento patrimoniale non dipendono dal medesimo fatto illecito.

La censura non può essere presa in considerazione non essendo in correlazione con le ragioni della decisione, le quali si fondano su un duplice rilievo:) in primo luogo, doveva tenersi presente l’assenza di un qualsivoglia riconoscimento di danno patrimoniale in favore degli appellanti a ragione dell’assoluta mancanza di prove, per cui non si poteva accogliere una domanda di rivalsa diretta ad ottenere il rimborso di un risarcimento, in realtà mai riconosciuto 2) in secondo luogo, metteva conto rilevare che già dall’11 novembre 1969 e quindi, ben 16 anni prima della data del sinistro, il C. godeva di una pensione di invalidità al lavoro erogata dall’istituto assicurativo tedesco. Sua moglie ed i suoi figli, dopo il decesso, continuarono a godere della medesima pensione sia pure a titolo di riversibilità, con la conseguenza che l’ente tedesco non poteva vantare alcun diritto di surroga poichè la pensione erogata non era direttamente connessa alla morte dell’assicurato.

Ciò premesso, appare di ovvia evidenza l’inammissibilità della censura le cui ragioni, basate sulla pretesa violazione del principio della compensatici lucri cum damno, non vanno a contrapporsi alla ratio decidendi perchè, nel caso di specie, il rigetto della domanda di rivalsa si fondava sull’assenza di danno patrimoniale, subito dai congiunti del C. nonchè sul rilievo che l’erogazione della pensione era conseguente ad una pregressa situazione di invalidità al lavoro riconosciuta al C. e non era direttamente collegata con l’incidente mortale, verificatosi molti anni dopo.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso incidentale in esame. Il tenore dell’adottata decisione, che vede il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, giustifica la compensazione delle spese tra i ricorrenti, principale ed incidentale, e la loro condanna alla rifusione, in solido, in favore della controricorrente Fondiaria, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Compensa le spese tra i ricorrenti principale ed incidentale e li condanna entrambi, in solido, alla rifusione delle spese processuali, in favore della controricorrente Fondiaria, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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