T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-11-2011, n. 8461 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’atto di rinuncia a spese compensate, ritualmente notificato e depositato e sottoscritto dalle Parti in giudizio, e ritenuto pertanto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia di parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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