T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 04-11-2011, n. 8466 Professori universitari associati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del Rettore del 522008, l’Università degli studi La Sapienza ha indetto una procedura di valutazione comparativa per due posti di professore associato per il settore scientifico disciplinare Med 36 Diagnostica per immagini e radioterapia.

Partecipava alla procedura anche l’odierno ricorrente.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e della prova didattica dei candidati, sono risultati vincitori i candidati C.V. A. e P.R..

Con decreto rettorale del 18102010 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa.

Avverso tale provvedimento e avverso tutti gli atti e i verbali di tale procedura ha proposto ricorso il prof. F.M.D., formulando i seguenti motivi di ricorso:

violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.r. n° 117 del 2000;del bando di concorso; dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione; eccesso di potere per errata rappresentazione dei fatti, travisamento e illogicità; superficialità, incompletezza e incongruenza del giudizio; motivazione incongrua e contraddittoria; manifesta disparità, carenza istruttoria;

violazione dell’art 2 della legge n° 210 del 1998; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di valutazione nelle procedure concorsuali o di selezione;

Si sono costituiti l’Università e i controinteressati, contestando la fondatezza del ricorso.

La controinteressata A. ha proposto altresì ricorso incidentale in relazione alla erronea valutazione delle proprie pubblicazioni e alla valutazione delle comunicazioni ai congressi quali autonome pubblicazioni del dott. D..

Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti: violazione dell’art 4 comma 5 del d.p.r. n° 117 del 2000 e dell’art 2 della legge n° 210 del 1998.

All’udienza pubblica del 5102011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare si deve evidenziare che il ricorso incidentale non deve essere esaminato prioritariamente, in quanto non propone censure che attengono alla ammissibilità del ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso principale si sostiene la violazione, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, dei criteri fissati dall’art 4 del d.p.r. n° 117 del 2000 e fatti propri dalla Commissione nella seduta preliminare. Tali criteri sarebbero stati violati in relazione alle pubblicazioni della controinteressata A.. La valutazione del cd. impact factor di tali pubblicazioni sarebbe errata perché avrebbe considerato come vere e proprie pubblicazioni interventi a convegni. Contesta, poi, che in maniera illegittima la Commissione avrebbe preso in considerazione pubblicazioni antecedenti alla specializzazione della A. in Radiologia.

Rispetto alla valutazione delle pubblicazioni da parte della Commissione, in primo luogo si deve evidenziare che il giudizio sulle pubblicazioni del ricorrente è ampiamente positivo, mentre la valutazione complessiva inferiore a quella dei vincitori appare dipesa in prevalenza dai risultati delle prove; in particolare dal giudizio meno brillante della discussione delle pubblicazioni e dal giudizio meno soddisfacente della prova didattica.

La censura relativa alla erronea valutazione dell’impact factor non è, comunque, suscettibile di accoglimento. Infatti, per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, la valutazione dell’impact factor non è una semplice operazione aritmetica, ma presuppone un momento di discrezionalità della Commissione.

Il criterio di valutazione del cosiddetto impact factor non è l’unico cui deve attenersi la commissione giudicatrice nella valutazione dei concorrenti; e soprattutto tale criterio non può essere determinante del giudizio finale della Commissione, che riguarda la maturità scientifica dei candidati, e che deve essere formulato anche sulla base degli ulteriori criteri indicati dall’art 4 del d.p.r. n° 117 del 2000: congruenza dell’attività scientifica con le discipline del settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della Comunità scientifica; continuità temporale della produzione scientifica.

L’indice di impatto, secondo la giurisprudenza, infatti, deve essere considerato un elemento di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sulla originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono pubblicati, che invece devono essere valutati anche sotto gli ulteriori profili previsti dall’art 4 del d.p.r. n° 117 del 2000, al fine di evidenziare la complessiva maturità scientifica del candidato (Cds n° 5608 del 2006).

Articoli pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto possono, quindi, risultare non particolarmente originali e condurre ad un giudizio sulla maturità scientifica dei candidati che non è coincidente con il punteggio ottenuto in sede di impact factor.

L’indice di impatto costituisce, in altri termini, uno fra i tanti elementi di valutazione che la Commissione prende in considerazione per esprimere il suo giudizio nei confronti dei candidati, ma deve essere esclusa qualsiasi relazione diretta tra l’impact factor e l’esito del concorso (Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 487).

In sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ad una procedura selettiva a posti di docente universitario, il metodo dell’impact factor – volto a stabilire il grado di diffusione e di apprezzamento delle medesime pubblicazioni presso la comunità scientifica – costituisce soltanto uno tra i tanti criteri ai quali può far ricorso la Commissione giudicatrice, le cui scelte in proposito non sono censurabili perché ciò significherebbe sostituire le valutazioni dell’organo tecnico nominato dall’Amministrazione con quelle del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2008, n. 3706).

Nel caso di specie, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Commissione rispetto alle pubblicazioni scientifiche dei vincitori. Tale valutazione attiene evidentemente al merito della valutazioni della Commissione, non sindacabili da questo giudice se non nei limiti della illogicità e irragionevolezza, che non si rinvengono nella procedura in questione.

Risulta dai verbali (pag 1 verbale della II riunione allegato A) della Commissione che la dott..ssa A. ha avuto un maggiore indice di impact factor in relazione al maggiore indice delle riviste su cui ha pubblicato, soprattutto internazionali.

Il giudizio di discrezionalità della Commissione porta, altresì, a ritenere infondate le censure relative alla valutazioni di pubblicazioni precedenti alla specializzazione. Infatti, i criteri indicati dall’art 4 del d.p.r. n° 117 del 2000 riguardano la originalità delle pubblicazioni, la congruenza con il settore scientifico disciplinare, la continuità temporale, purchè siano congruenti con il settore scientifico disciplinare non vi è alcun limite a che siano valutate opere pubblicate prima del titolo accademico di specializzazione. La procedura di valutazione comparativa, come è noto, tende ad accertare, la complessiva maturità scientifica del candidato. La valutazione delle pubblicazione serve quindi a verificare che il candidato abbia raggiunto ed espresso una tale maturità, senza alcun vincolo fisso con il raggiungimento dei titoli accademici in un determinato spazio temporale e antecedente o precedente le pubblicazioni.

In ogni caso la Commissione non ha operato una valutazione relativa ad attività scientifica limitata nel tempo, considerando che la dott.ssa A. si è specializzata in Radiologia nel 1999, ben più di dieci anni prima della indizione della procedura; inoltre prima si era specializzata in oncologia e medicina interna(nell’ambito della quale ha sviluppato i suoi studi in materia osteoporosi), essendosi laureata nel 1981.

Contesta, altresì, più in generale il ricorrente che complessivamente l’attività scientifica dei vincitori, ma in particolare della dott.ssa A., sia stata sopravvalutata rispetto alla propria.

Tale censura non è suscettibile di accoglimento.

Nei concorsi per professore universitario la valutazione dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Infatti, il giudizio della Commissione è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati. Pertanto, costituisce espressione di una ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2008, n. 3706).

Nel caso di specie i giudizi collegiali riguardanti la attività scientifica e le pubblicazioni coincidono con quanto risulta dal curriculum dei candidati.

Risulta, ad esempio, che la Commissione abbia dato particolare rilevanza ai periodi di studio trascorsi all’estero dall’A..

Tali valutazioni si sono concluse con giudizi coerenti con tali circostanze di fatto: giudizio individuale prof Passariello sulla dott.ssa A. " notevole l’impegno di ricerca a carattere internazionale", giudizio finale collegiale: "considerevole partecipazione della candidata a progetti di ricerca internazionale".

Per il dott. D. nei vari giudizi si dà atto della attività scientifica quale ricercatore confermato, dell’attività didattica come responsabile di una UOS, della specifica attività nella uroradiologia, della partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei.

Il ricorrente contesta anche che la valutazione dell’attività didattica dei candidati sia stata operata in modo da considerare analoghe le esperienze della controinteressata A. e del ricorrente, mentre avrebbero esperienze didattiche profondamente differenti, anche in relazione al ruolo di ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare Med 36.

Anche tale censura non può essere condivisa.

La qualifica di ricercatore non comporta di per sé lo svolgimento dell’attività didattica, mentre risulta dagli atti di causa, da parte sia del ricorrente che dei candidati vincitori lo svolgimento di attività didattica presso corsi universitari e scuole di specializzazione. Quanto poi alla differenza di rilevanza degli incarichi ricoperti, si tratta di valutazione discrezionali della commissione rispetto alle quali non emergono vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Per l’accesso al ruolo dei professori universitari ordinari, il concorso è inteso ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati con la conseguenza che le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale (Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960)

Nel caso di specie, non risulta alcun elemento, quindi, per ritenere che si siano verificati vizi nell’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione.

Risulta dai verbali della Commissione, come detto, che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca è stata positiva anche per il ricorrente. Infatti, l’esito della procedura è dipeso in gran parte dalla prova didattica.

Sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti la difesa del ricorrente contesta che le domande predisposte per la prova didattica siano state in prevalenza relative alla materia specifica della A. (patologie dell’osso) e nessuna relativa alla sua specifica materia uroradiologia.

Tali censure non trovano conferma negli atti di causa. Poichè i giudizi della Commissione esaminatrice nella procedure di valutazione comparativa sono ampiamente discrezionali, ciò si deve ritenere anche nella predisposizione delle domande.

Infatti, la predisposizione delle domande per il sorteggio, che è prevista per il pubblico impiego dal dpr. n° 497 del 1994, non si applica alle procedure comparative per i professori universitari, la cui scelta dei temi per la prova didattica si deve ritenere attribuita integralmente alla discrezionalità della Commissione.

Nel caso di specie, la Commissione ha limitato la propria discrezionalità, predisponendo gli argomenti della prova didattica in numero di cinque, facendone estrarre tre, al candidato, a cui è rimessa la scelta del tema della prova (verbale del 14 settembre 2010), al fine di evidentemente di contemperare le esigenze di certezza e trasparenza con una certa facilitazione per il candidato, attribuendogli la facoltà di scegliere l’argomento meglio conosciuto.

Nel verbale si dà atto che per la dott.ssa A. erano state predisposte le seguenti domande: diagnostica radiologica nelle osteopatie metaboliche; tumori del pancreas; diagnosi radiologica della fratture da osteoporosi; tromboembolia polmonare; tecniche densitometriche ai raggi X.

Per il candidato D.: imaging nella patologia displasia dell’osso, imaging ibrido nella pianificazione radioterapia, tecniche di studio radiologiche nella composizione corporea; necessità di aggiornamento della normativa radioprotezionistica rispetto allo stato attuale; radioterapia dei linfomi negli ultimi cinque anni. Sono state estratte le prime tra le quali il candidato ha scelto "imaging nella patologia displasica dell’osso.

Per il candidato R.: mezzi di contrasto in diagnostica per Immagini, imaging della cardiopatia ischemica, imaging oncologico nella diagnosi di natura e di estensione dei tumori e nella pianificazione radioterapica, imaging della oncogenesi e diagnostica per immagini delle lesioni focali epatiche.

Dalla complessiva predisposizione delle domande da parte della Commissione, anche per gli altri candidati non vincitori (come risulta dai verbali), non emerge alcun elemento per ritenere che siano stati favoriti alcuni o altri candidati (circostanza che potrebbe riguardare qualunque Commissione esaminatrice munita di discrezionalità nella scelta delle domande, considerando che, come detto, nelle procedure di valutazione comparativa non è applicabile il disposto dell’art 12 del d.p.r. n°487 del 1994).

Infatti, le cinque domande predisposte per ognuno dei candidati appaiono relative a tutti i campi della radiologia, comprese quelle della prof A. (nella cinquina figurano anche i seguenti argomenti: "tumori del pancreas", "tromboembolia polmonare").

Per ogni candidato è stata predisposta una domanda almeno sulle patologie ossee.

Considerato, inoltre, che all’interno delle domande predisposte, la discrezionalità della Commissione (libera nelle procedure di valutazione comparativa) era limitata dal sorteggio e dalla stessa scelta del candidato, tra le tre prove estratte (scelta che lo stesso dott.. D. ha effettuato), non si può ritenere manifestamente illogica o irragionevole la scelta delle domande da parte della Commissione o operata al solo scopo di favorire un candidato, con conseguente sviamento di potere.

Si deve tenere presente, invece, che, a parte la prova didattica che per D. è stata giudicata lacunosa per la conoscenza degli argomenti e con una esposizione disomogenea e disorganizzata, i giudizi sui vincitori R. e A. sono stati sempre soddisfacenti (giudizio sulla prova didattica di R.: " il candidato ha pienamente soddisfatto le aspettative di una lezione efficace"; giudizio sulla prova didattica della A.: "la candidata ha svolto con competenza l’argomento assegnatole dimostrando profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle modalità di diagnostica per immagini utilizzate. L’esposizione è risultata chiara, efficace, adeguata agli studenti di un corso di laurea); infatti, anche i giudizi sulla discussione dei titoli sono stati migliori per la A. e per R.. Per A.: " ottima conoscenza degli argomenti in discussione con esaustivi riferimenti alle problematiche cliniche e tecnico metodologiche"; per R., la Commissione, nel giudizio sulla discussione dei titoli, afferma di ritenersi " pienamente soddisfatta della capacità del candidato di esporre i risultati delle ricerche oggetto di discussione". Il giudizio sul dott. D. è invece meno brillante: " approfondita conoscenza degli argomenti trattati e delle indicazioni cliniche alle indagini con buona capacità espositiva".

Complessivamente i giudizi sui candidati vincitori quindi sono stati più brillanti.

Anche i giudizi complessivi sono stati espressi dalla Commissione, dunque, sia in relazione alla attività scientifica sia per la prova didattica e la discussione dei titoli, considerando i vincitori in maniera più brillante degli altri: giudizio complessivo per la dott.ssa A.: "la candidata mostra da un punto di vista curricolare elevato livello qualitativo sia per quanto riguarda la produzione scientifica che l’attività didattica. Attività assistenziale con autonomia organizzativa. Nella discussione dei titoli la candidata dimostra un’ottima padronanza delle tematiche in discussione. La prova didattica ha ampliamente soddisfatto sia per la qualità espositiva che per i contenuti"; giudizio complessivo per il dott. R.: "curriculum caratterizzato da attività scientifica di elevato valore qualitativo; apprezzabile attività didattica e attività assistenziale, caratterizzata da attività organizzativa di UOS. La discussione dei titoli ha pienamente soddisfatto la discussione sia per capacità espositiva che per il senso critico verso i propri metodi e risultati. Apprezzabile completa e molto efficace la lezione, che tocca con equilibrio tutti gli aspetti tecnici e clinici dell’argomento presentato con pieno valore didattico"; invece per D. il giudizio, pur positivo, non è altrettanto brillante in particolare per la prova didattica: "ricercatore caratterizzato da buona produzione scientifica e attività di organizzazione a progetti di ricerca. Attività didattica continua e consona. L’attività assistenziale registra la responsabilità di una UOS. La discussione dei titoli è risultata soddisfacente, dimostrando il candidato buona conoscenza delle tematiche. Prova didattica risultata non adeguata alle finalità richieste, sia nel metodo espositivo sia nell’eccessiva durata della prova stessa".

Tali giudizi non appaiono illogici o irragionevoli rispetto ai giudizi individuali e ai curriculum dei candidati.

Infatti, la valutazione comparativa nell’ambito dei concorsi universitari deve essere effettuata sulla base dei giudizi finali collegialmente resi dalla Commissione; è dal raffronto fra le valutazioni globali dei vari concorrenti che deve emergere la ragione della preferenza manifestata dalla Commissione per un candidato rispetto agli altri. (cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2008, n. 3706).

Ne deriva l’infondatezza delle censure proposte sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti.

Il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

In considerazione della peculiarità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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