T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 04-11-2011, n. 8459 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che la parte ricorrente ha depositato in data 28 ottobre 2011 nota d’udienza con cui:

ha evidenziando che, nelle more del giudizio, l’Agcom ha emanato la delibera n. 353/11/CONS del 6 luglio 2011, recante il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale;

che, in applicazione dell’art. 18, comma 3, lett. d) di tale atto regolamentare la DGSCER del Dipartimento per le Comunicazioni del resistente Ministero ha emanato, in data 24 ottobre 2011, un nuovo provvedimento (depositato in atti), con cui viene attribuita alla stessa, relativamente al marchio "Play me" il solo numero LCN 68,

ha, pertanto, dichiarato non avere più interesse alla decisone del ricorso, chiedendo, per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese;

CONSIDERATO che, preso atto di quanto sopra, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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