Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-03-2012, n. 3249 Quota di partecipazione sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G. citò in giudizio V.A. e Gi., nonchè le società Vas e Giva, perchè: fosse dichiarato risolto per colpa dei convenuti il contratto preliminare di cessione di quote della soc. Edilsud; fosse dichiarata di sua proprietà la quota pari ad 1/3 del capitale sociale ella Edilsud; fossero condannati V.A. e Va.Gi. al risarcimento dei danni, nonchè di tutte le somme spettanti all’attore.

Il Tribunale di Palermo: dichiarò il difetto di legittimazione passiva delle società Vas e Giva; rigettò le domande proposte nei confronti di A. e Va.Gi., sul rilievo che il preliminare del 20 maggio 1989 era stato superato ed assorbito dalla stipula del contratto definitivo, avente ad oggetto la cessione di quote della Edilsud in favore di A. e Gi.; dichiarò prescritta la domanda diretta all’adempimento del mandato conferito da G. ad A. e Gi. per la gestione dell’amministrazione della Edilsud, nonchè alla corresponsione degli utili societari; dichiarò prescritta la subordinata domanda d’adempimento di pagamento del prezzo di cessione ed interessi dovuti in forza delle scritture del 27 settembre 1990 e 20 febbraio 1993, rilevando l’inammissibilità della contro eccezione di interruzione della prescrizione svolta da G. ( Gi. avrebbe riconosciuto il debito effettuando pagamenti parziali nel marzo 1998) siccome tardiva e, comunque, non opponibile ad A..

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza avverso la quale propone ricorso per cassazione V. G. attraverso tre motivi. Rispondono con separati controricorsi A. e Va.Gi..

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per vizio della motivazione nel punto in cui non ha ritenuto che il pagamento parziale del debito costituisca riconoscimento implicito del debito stesso e, comunque, atto interruttivo della prescrizione. In particolare, vi si sostiene:

la contraddittorietà della motivazione per avere il giudice, da un canto, ritenuto che i pagamenti effettuati nel 1998 siano stati satisfattivi della pretesa e, nello stesso tempo, non avere ritenuto che i pagamenti anteriori al 1998 fossero stati effettuati a titolo d’acconto; l’omissione della motivazione in relazione al pagamento parziale del corrispettivo della cessione delle quote societarie, effettuato con assegno bancario del maggio 1996, il quale sarebbe idoneo a porsi quale atto interruttivo della prescrizione decennale.

Il secondo motivo, sotto il profilo della violazione delle norme processuali disciplinanti la prova, censura la sentenza per non aver tenuto conto che il parziale pagamento eseguito da A. e Gi. nell’anno 1996 (assegno posto all’incasso il 22 maggio 1996) costituiva atto interruttivo della prescrizione.

Il terzo motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza per non avere ammesso il giuramento decisorio deferito ad A. e Va.Gi., quali debitori solidali.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove rivolgono alla Corte di legittimità l’istanza (peraltro, generica e priva del requisito di autosufficienza) di riesame del merito della vicenda, attraverso la mera contrapposizione della tesi difensiva favorevole a quella contraria adottata dal giudice.

Per il resto, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da vizi giuridici e, soprattutto, congrua e logica rispetto a tutti i punti controversi. Le stesse considerazioni vanno svolte relativamente alla mancata ammissione del giuramento deferito, in ordine alla quale il giudice ha legittimamente esercitato il suo potere discrezionale, fornendo motivazione logica, congrua ed immune da vizi giuridici.

Il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

A norma dell’art. 89 c.p.c., deve essere accolta la domanda proposta da Va.Gi. di cancellazione delle seguenti frasi, sconvenienti ed offensive, contenute nel controricorso depositato da V.A.:

1) Vi è sospetto che l’articolato n. 10 sia stato formulato con l’accordo fraudolento del fratello Gi. (pag. 5 ult. cpv.);

2) Tenuto conto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è dovuta solo ad una iniziativa della difesa di Va.Gi. sorge legittimo il sospetto che essa sia stata orchestrata deliberatamente in danno di V.A. (pag. 10 ult. cpv.);

3) Non sfugga – a proposito del sospetto fraudolento dei fratelli G. e Va.Gi. in danno della sorella A. – che alla richiesta istruttoria contenuta nella memoria di V. G. del 16.7.2004 per provare di avere ricevuto i sei assegni del Banco di Sicilia del 5.3.1988 ha fatto subito riscontro la conferma da parte di Va.Gi. nella memoria del 5.10.2004 (pag. 22 ult cpv.). Non sussistono i presupposti per la condanna di V.A. al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore di V.A. ed in Euro 5200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) in favore di Va.

G., oltre spese generali ed accessori di legge. Ordina, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle frasi contenute nel controricorso di V.A., di cui in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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