Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 05-10-2011, n. 36144 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.4.2010, la corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 15.5.06 del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, con la quale Z.A. e M.F. sono stati condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante ex art. 585 c.p., alla pena di due mesi e 10 giorni di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuti responsabili dei reati, unititi dal vincolo della continuazione, di lesioni aggravate e di ingiuria, in danno di P.A..

Gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine a entrambi i reati. La sentenza di secondo grado si è limitata a ripetere le argomentazioni contenute nella sentenza del tribunale, ignorando le censure formulate nei motivi di gravame. Non è stata così esaminata la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi di accusa e la loro intrinseca inaffidabilità. Nulla è stato rilevato in ordine agli elementi di prova nettamente contrastanti con la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e non avallata da alcun riscontro In maniera ingiustificata è stata rigettata la richiesta di esaminare il maresciallo dei carabinieri, che avrebbe potuto riferire sulle condizioni della P..

2. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al concorso della M. nel reato di lesioni personali: imputata era rimasta al balcone e di lì avrebbe pronunciato le parole ingiuriose e quindi avrebbe dovuto rispondere solo del reato di ingiuria. Non esiste alcuna prova di un reale legame del suo comportamento con il reato di lesioni, nè e provato alcun profilo di determinazione, di istigazione o rafforzamento della volontà del marito.

I ricorsi non meritano accoglimento, in quanto propongono critiche dirette sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione giuridica, compiute dalle sentenze dei giudici di merito con assoluta fedeltà alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione.

Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e dei suoi familiari sono state confermate da testi assolutamente estranei ai protagonisti della vicenda e indifferenti rispetto al suo esito sul piano giudiziario. Le loro dichiarazioni sono state attentamente e razionalmente valutate dalla corte di merito, che ne ha tratto coerentemente elementi di prova a carico degli imputati, a conferma di quanto accertato dal primo giudice e a smentita delle infondate censure degli imputati .Va poi rilevato che le critiche dei ricorrenti alla credibilità dei testi A., G., V. sono del tutto generiche, consistendo in immotivate accuse di inattendibilità, falsità, compiacenza. La richiesta di integrazione probatoria, da effettuare con l’esame di un maresciallo dei carabinieri, è stata rigettata, con corretto richiamo all’avvenuto intervento degli operanti in un momento successivo allo svolgimento dei fatti in esame.

Pienamente condivisibile, in quanto conforme a logica valutazione e a consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di concorso morale, è l’affermazione di responsabilità, in ordine al reato di lesioni, della M., che, secondo i ricorrenti, si sarebbe limitata a seguire dal balcone gli avvenimenti. La corte di merito ha correttamente rilevato che il concorso di persone nel reato si realizza anche con un contributo di carattere morale, che si estrinsechi nel rafforzamento dell’altrui proposito lesivo e in una partecipazione morale dettata da una comunanza di intenti. La corte ha realisticamente individuato la conferma della manifestazione di tale comunanza nella congiunta offesa all’onore e al decoro della P., da parte di entrambi, nonchè nelle parole di consenso e di soddisfazione pronunciate dalla M., dopo aver visto la caduta della persona offesa, materialmente causata dal marito. I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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