T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 04-11-2011, n. 8457 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorrente, con memoria depositata in data 17 settembre 2011, ha significato che, a seguito del deposito del ricorso, avvenuto il 18 giugno 2011, l’Amministrazione resistente ha consentito, in data 11 luglio 2011 l’accesso alla documentazione precedentemente richiesta, rilasciando copia dei curricula vitae, elenco dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati classificatisi ai primi 20 posti in graduatoria della posizione S e copia dei verbali n. 3 e 4 della Commissione di concorso, ed ha, pertanto, chiesto la decisione del ricorso in epigrafe limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che alla luce del disposto accesso agli atti, satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere;

RILEVATO, peraltro, che con il provvedimento in questa sede impugnato, l’Enea non ha negato l’accesso agli atti, ma si è limitato a soprassedere in merito, preso atto della pendenza dell’azione ex art 116, comma 2, c.p.a., incardinata nel giudizio iscritto al n. di R. G. 1449/2011, ed avente ad oggetto la medesima richiesta di accesso;

CONSIDERATO che lo svolgimento dei fatti come rappresentati dalla parte ricorrente e che non sono oggetto di contestazione, è idoneo presupposto per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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