Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-03-2012, n. 3244 Accertamento, opposizione e contestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.E. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, accogliendo il reclamo della Commissione Regionale per l’Artigianato della Sardegna contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari, ha respinto la sua richiesta di iscrizione all’albo delle imprese artigiane per lo svolgimento di attività di "applicazione e decorazione di unghie artificiali senza l’uso di prodotti cosmetici", attività che la Corte ha ritenuto invece rientrante in quella di estetista, per la quale la ricorrente non possiede il relativo titolo abilitativo.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Commissione Regionale per l’Artigianato della Sardegna.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 1 del 1990, art. 1, che disciplina l’attività di estetista, la ricorrente contesta la ratio deciderteli, assumendo fondarsi su una interpretazione erronea della norma richiamata.

1.1.- Il mezzo è infondato.

La L. n. 1 del 1990, art. 1 dispone che "l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi preesistenti (comma 1). Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713 (comma 2). Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (comma 3)".

Muovendo dal presupposto, condivisibile, che ""tutte" le prestazioni e gli interventi sulla superficie del corpo umano ricadano nell’ambito della previsione normativa purchè eseguiti con lo scopo dalla norma stessa indicato, scopo che consente di distinguere l’attività della estetista da quella dei sanitari e cd. parasanitari, che mirano invece alla cura della salute" il giudice di appello giunge alla conclusione che anche l’applicazione di unghie artificiali, richiedendo l’abrasione dell’intera superficie delle unghie naturali, ricada nell’ambito dell’attività di estetista.

La ricorrente assume che "la fase preliminare di opacizzazione dell’unghia mediante una spugnetta leggermente abrasiva" non potrebbe ritenersi "intervento invasivo" sulla superficie del corpo umano, ma è agevole ribattere che la norma non richiede un intervento particolarmente invasivo, bensì, semplicemente, prestazioni e trattamenti eseguiti, come nella specie, sulla superficie del corpo umano.

E’ d’altro canto pacifico che lo scopo della applicazione di unghie artificiali sia quello di migliorare l’aspetto estetico del corpo.

Non può nemmeno sostenersi che l’interpretazione del giudice di merito sia pregiudizievole per la libertà costituzionale di iniziativa economica privata, essendo evidente che la necessità di una abilitazione non comprime intollerabilmente la libertà di iniziativa economica, ove questa debba essere bilanciata con il diritto alla salute, che viene in discussione nel caso di prestazioni e trattamenti da eseguirsi sul corpo umano.

L’interpretazione della L. n. 1 del 1990, art. 1 seguita dal giudice di merito appare pertanto esatta.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente contesta il mancato espletamento di CTU da parte del giudice di secondo grado, il quale pur riconosce la "erroneità" della valutazione operata dal primo giudice sulla scorta delle sole dichiarazioni di A.E..

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile. L’espletamento di CTU costituisce infatti un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può essere censurato dinanzi al giudice di legittimità (Cass. 5 luglio 2007 n. 15219). In ogni caso, l’interpretazione della norma di legge è compito de giudice, non delegabile al CTU, mentre, per quanto riguarda le circostanze fattuali, è evidente che la CTU non può supplire ad eventuali deficienze probatorie della parte.

3.- Il ricorso va dunque rigettato. Considerata la novità della questione posta con i primo motivo, appare equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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