Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 05-10-2011, n. 36137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.V. propone ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Torino del 27.05.2010, con la quale – in parziale riforma della sentenza di primo grado e riconosciuta la continuazione con un fatto precedentemente giudicato dalla stessa Corte con sentenza del 1.02.2010 – applicava alla pena inflitta con detta sentenza un aumento di 4 mesi di reclusione e 450 Euro di multa.

Contro la sentenza del 27.05.2010 propone ricorso il G. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena; si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia applicato un aumento di mesi sei ed Euro 225 di multa, ridotti per il rito a mesi 4 di reclusione ed Euro 150 di multa.

La doglianza si riferisce al fatto che nella prima sentenza era stato applicato per un furto monoaggravato un aumento di un mese e 15 giorni, mentre con la sentenza oggi impugnata per un fatto analogo è stato applicato un aumento molto più considerevole.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul quantum della pena.

Motivi della decisione

Il G. si duole dell’assenza ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena; in particolare si lamenta perchè la Corte di appello ha applicato un aumento di mesi sei ed Euro 225 di multa, ridotti per il rito a mesi 4 di reclusione ed Euro 150 di multa, per il reato oggi contestato, mentre in precedenza, per un fatto analogo, era stato operato un aumento di un mese e 15 giorni.

Il ricorso è infondato; innanzitutto si deve rilevare che la motivazione non può essere contemporaneamente assente ed illogica, perchè una qualità può essere attribuita solamente ad un oggetto esistente; più che la sentenza, dunque, è il ricorso per cassazione che sembra illogico, laddove afferma contraddittoriamente l’assenza di un elemento e poi lo connota di una qualità.

Ciò premesso, si deve comunque rilevare che la quantificazione della pena comporta una valutazione discrezionale che è riservata al giudice del merito e che non può essere censurata in questa sede, se correttamente motivata. In secondo luogo, non è possibile una valutazione astratta della pena, operata unicamente sul titolo di reato, dovendo la stessa essere ancorata alle circostanze concrete (che solo il giudice del merito può conoscere, essendo precluso a questa Corte l’esame del fascicolo di causa). In terzo luogo, si deve rilevare che la Corte d’appello di Torino ha evidenziato le particolarità della condotta, consistita nella forzatura di un armadietto all’interno degli spogliatoi di una piscina, ed ha evidenziato altresì la presenza di numerosi precedenti penali specifici, implicitamente ritenendo la maggiore gravità di quest’ultimo episodio criminoso del G..

Non vi sono, dunque, elementi sufficienti per pronunciare un annullamento della sentenza, la quale risulta sufficientemente motivata.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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