T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 1518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la dichiarazione, depositata il 23 settembre 2011, con cui il ricorrente ha inteso rinunciare agli atti del ricorso;

Considerato che al Collegio non rimane che dare atto dell’estinzione del giudizio che ne deriva, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del d. lgs. 104/2010;

Precisato che nulla è dovuto, in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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