T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 1517 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è proprietaria di una porzione di fabbricato cieloterra, in una corte chiusa, formato da piano terra, seminterrato, primo piano e sottotetto che, a decorrere dal 1992 ha formato oggetto di una pluralità di interventi nel perseguimento dell’obiettivo finale di renderlo idoneo all’abitazione da parte della stessa proprietaria, del marito e del figlio.

In particolare, il 26 marzo 1996, la sig. B. ha presentato domanda per la concessione per l’esecuzione del sopralzo dell’abitazione, creando un sottotetto alto m. 4,00 in colmo e m. 2,10 alla gronda.

Tale istanza è stata rigettata dal Comune il 10 ottobre 1996.

Il successivo 3 marzo 1998, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla formazione di tre abbaini sulla falda del tetto esistente rivolta a sud, nonché di una terrazza in falda: tali interventi sono stati regolarmente autorizzati.

In data 7 settembre 1999, però, la proprietaria ha presentato al Comune una domanda per la concessione in sanatoria relativa al parziale sopralzo del tetto nella falda sud. Tale richiesta è stata respinta (con comunicazione del 29 settembre 1999) – oltre che in considerazione del fatto che, come riportato nel provvedimento, l’area non corrispondeva a quella individuata nella pratica che ha condotto al precedente diniego – per le stesse ragioni che avevano determinato il diniego della preventiva autorizzazione e cioè:

– il fatto che il progetto di ristrutturazione eccedeva la superficie lorda ammessa in zona B1, anche in considerazione della sua erronea esclusione, nel calcolo di tale superficie, di quella relativa a porticato e cantine a piano terra, in difformità all’art. 6.1.10 delle NTA del PRG;

– le porzioni in sovralzo non rispettavano la distanza dai confini laterali est ed ovest;

– parte del semiribaltamento sud ricadeva oltre la linea di confine di proprietà;

– l’intervento risultava disarmonico a causa dell’innalzamento delle linee di colmo e di gronda in lato sud;

– infine, mancava lo schema fognario e l’indicazione delle altezze medie dei nuovi locali.

Secondo la ricorrente, il provvedimento così adottato sarebbe illegittimo in quanto:

1. in contrasto con l’art. 3 della legge n. 241/90, a causa della carenza di motivazione ravvisabile nella mancata indicazione delle norme ritenute violate;

2. violazione delle norme assunte come violate, seppur non richiamate, e più specificamente:

– dell’art. 6 della legge n. 241/90, in quanto la superficie presa in considerazione nel caso di specie è stata quella della dichiarazione effettuata in occasione della precedente pratica urbanistica e non anche quella indicata nella pratica esaminata o meglio quella risultante dalle planimetrie allegate al PRG, in possesso del Comune. Ciò sarebbe ancora più illegittimo se solo si considera che la superficie reale sarebbe ancora superiore di quella dichiarata;

– violazione dell’art. 19 delle N.T.A. ed in specie del criterio di calcolo della superficie lorda ammissibile in applicazione di tale disposizione regolamentare, nonché dell’art. 6.1.10, secondo cui il piano terra (con un’altezza di mt 2,60 e 2,70 in chiave e 1,35 in imposta) dovrebbe essere considerato come un interrato, il quale, se di altezza inferiore a 2,60 metri e adibito a cantina o accessori alle singole unità immobiliari, dovrebbe essere conteggiato nel limite del 50 % della superficie totale. Ne deriverebbe una superficie dell’edificio pari a soli 89,99 mq del piano primo, dovendo essere escluso il piano terra, rientrante nel limite del 50 % della SL totale, oltre a 65,43 mq del sottotetto, per un totale di 155,42 mq, inferiore al limite dei 158,09 mq ammissibili secondo il calcolo operato dalla ricorrente (mentre secondo il comune la SL ammissibile sarebbe pari a 152,84 mq);

– violazione dell’art. 6.1.1., comma 8 delle NTA, in quanto il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che il sopralzo fosse superiore al limite di 1,35 ml consentito dal regolamento;

– violazione di non meglio precisate norme laddove il Comune ha ritenuto che il semiribaltamento a sud ricadrebbe in parte oltre il confine di proprietà, mentre, invece, i terreni incisi rientrerebbero comunque nella proprietà della ricorrente, se solo non si fosse equivocato sul fatto che il mappale 2790 risulta destinato ad uso promiscuo con gli altri proprietari degli immobili confinanti;

– violazione della normativa in materia edilizia laddove il diniego del permesso di costruire in sanatoria è stato determinato dal riferimento al fatto che l’intervento sarebbe risultato essere disarmonico rispetto agli edifici attigui;

– lo schema fognario di cui il Comune lamenta la mancanza avrebbe potuto essere richiesto in sede istruttoria.

Con ordinanza n. 1070/02, questo Tribunale ha ordinato al Comune, non costituitosi in giudizio, di depositare documentazione integrativa ed una relazione illustrativa, che, però, non sono mai stati prodotti.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita positivo apprezzamento.

In primo luogo non compete al Comune, il quale abbia riscontrato una difformità nei dati indicati in due diversi procedimenti edilizi, accertare l’effettiva superficie del lotto. Al contrario può ritenersi conforme alla legge applicare una presunzione secondo cui l’indicazione corretta è, ragionevolmente, quella della superficie minore, in assenza di espliciti chiarimenti provenienti dal soggetto richiedente che, nel riproporre la stessa istanza nell’ambito di un procedimento in sanatoria, abbia, senza alcuna motivazione, indicato una superficie del lotto superiore, idonea a consentire il richiesto sopralzo, senza fornire alcun principio di prova dell’effettiva corrispondenza alla realtà e, quindi, dell’errore in cui la stessa richiedente era precedentemente incorsa.

Alla corretta quantificazione della superficie fondiaria del lotto è intimamente connessa la quantificazione, che parte ricorrente vuole errata, della superficie lorda ammissibile.

Con il ricorso in esame non è stato puntualmente confutato il criterio utilizzato per la determinazione della superficie del lotto, essendosi la ricorrente limitata a lamentare l’assenza di un’indagine volta ad accertare la stessa e che, secondo la proprietaria, avrebbe determinato il riconoscimento di una superficie del lotto addirittura superiore (benché non sia dato sapere in ragione di quale motivazione) a quella da ultimo dichiarata nella richiesta in sanatoria.

Ciò comporta che, incontestato il criterio di calcolo utilizzato per ricavare la superficie lorda d’uso dalla superficie fondiaria, la doglianza di cui al primo alinea della seconda censura non possa essere ritenuta meritevole di positivo apprezzamento.

Per quanto attiene alla valutazione della superficie del piano terra, è la stessa ricorrente a dichiarare, nel ricorso, l’altezza di mt 2,60. Poiché il regolamento consente di considerare semiinterrati – e, quindi, di escludere la cubatura degli stessi dal calcolo della volumetria massima ammissibile – solo locali con altezza inferiore a 2,60 metri, la classificazione pretesa risulta essere esclusa in radice da tale circostanza di fatto dalla stessa ricorrente dichiarata. Pur dovendosi ritenere incontestata la circostanza per cui il piano in questione sarebbe interrato per almeno il 75 %, è la stessa ricorrente, a pag. 13 del proprio ricorso, ad affermare: "I locali sono formati da volte a botte ed a crociera con una altezza di mt. 2,60 m. e 2,70 m. in chiave e 1,35 m in imposta. Pertanto, l’altezza media risulta inferiore ai mt. 2,70 necessari per considerare la superficie come residenziale".

In realtà, il parametro che avrebbe dovuto essere dimostrato era l’altezza inferiore a 2,60 metri, la quale non risulta mai nemmeno asserita, con la conseguenza che, pur non superando il 50 % della SL totale e pur avendo una destinazione ad accessori, il piano terra non poteva essere qualificato come interrato e quindi escluso dal computato della superficie lorda.

Anche la considerazione circa il mancato rispetto della linea di confine rispetto al semiribaltamento, risulta in concreto essere stata puntualmente applicata. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, al fine del rispetto della norma vigente, il confine della proprietà risulta violato ogni volta che il semiribaltamento finisce per incidere su un’area destinata a quello che parte ricorrente ha definito un uso "promiscuo", cioè all’uso comune dei proprietari confinanti, in quanto trattasi del "cortile di transito ad uso comune", come risulta dal nuovo catasto edilizio urbano.

Tutto ciò induce a ritenere legittimo il provvedimento adottato, adeguatamente supportato e motivato dalle illegittimità contestate e ritenute ostative alla sanatoria, pur potendosi convenire sulla pretesa, da parte ricorrente, possibilità di chiedere un’integrazione della documentazione con riferimento all’impianto fognario ed una maggiore motivazione con riferimento alla lamentata disarmonia dell’intervento: puntualizzazioni, peraltro, del tutto superflue al fine di legittimare l’adozione dell’impugnato diniego. Il provvedimento appare, infatti, sufficientemente ed adeguatamente motivato dai vizi già evidenziati, rendendo irrilevante, anche nell’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa individuata dall’art. 21 octies della legge n. 241/90, la sussistenza di tali irregolarità formali, atteso che la loro rimozione non avrebbe potuto e non potrebbe comunque determinare un diverso contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento.

Così respinto il ricorso, nulla risulta dovuto per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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