DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 21-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto
riguarda i sistemi connessi e i crediti;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per
l’attuazione della direttiva 2009/44/CE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante
attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita’ degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h):
1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
" 1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario,
un istituto di moneta elettronica, come definito nell’articolo 1,
comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche’ gli
organismi elencati all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";
2) il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
" 2) una SIM, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera
e), o un’impresa d’investimento comunitaria, come definita
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con
esclusione degli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2004/39/CE;";
b) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:
" i) ‘garanzia’: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo
a valute, strumenti finanziari o altre attivita’, compresa senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili
da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di
assicurare l’adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni
effettuate con banche centrali;";
c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca
centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;
d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione»
sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;
e) la lettera o) e’ sostituita dalla seguente:
" o) ‘partecipante indiretto’: un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un
operatore del sistema conosciuto dall’operatore del sistema, secondo
le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;";
f) la lettera r) e’ sostituita dalla seguente:
"r) ‘sistema’: un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con
regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso
una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i
partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu’ partecipanti, senza contare
l’operatore del sistema ne’ un eventuale agente di regolamento, una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio’ sia giustificato sotto il profilo del
contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell’Unione europea
abbiano esercitato la facolta’ di limitare a due il numero dei
partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell’Unione
europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la
sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione
europea dallo Stato membro dell’Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce
un sistema;»;
g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" w-bis) ‘giorno lavorativo’: comprende sia i regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che
occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) ‘sistemi interoperabili’: due o piu’ sistemi i cui
operatori hanno concluso un accordo per l’esecuzione di ordini di
trasferimento tra sistemi;
w-quater) ‘operatore del sistema’: il soggetto o i soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L’operatore
del sistema puo’ anche agire come agente di regolamento, controparte
centrale o stanza di compensazione.».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:
" b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento
di apertura della procedura d’insolvenza ed eseguiti il giorno
lavorativo dell’apertura, qualora l’operatore del sistema provi che
al momento dell’immissione non era a conoscenza dell’apertura della
procedura di insolvenza, ne’ avrebbe dovuto esserlo. Cio’ vale anche
in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante, al sistema interessato o a un sistema
interoperabile, o nei confronti dell’operatore del sistema di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
" 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il
momento in cui un ordine di trasferimento e’ immesso nel sistema
medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento e’
stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi
interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle
regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili,
le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono
influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui e’
interoperabile. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni per l’attuazione del presente
comma.";
c) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Cio’ si
applica, tra l’altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di
un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.".
3. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle
proprie regole il momento dell’irrevocabilita’, in modo tale da
assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi
facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un
sistema sul momento dell’irrevocabilita’ non sono influenzate dalle
regole interne di altri sistemi con cui e’ interoperabile.".
4. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, e’ sostituito dal seguente:
« 1. A seguito dell’apertura della procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un
sistema interoperabile, l’agente di regolamento puo’ utilizzare, in
nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell’adempimento
dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un
sistema interoperabile sorti prima dell’apertura della procedura di
insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di
regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a
fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli
obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si
applicano le previsioni di cui all’articolo 8.».
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi
sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema
interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai
sensi dell’articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di
qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite
prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell’articolo 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
« 6. Nessuna azione, compresa l’azione di nullita’, puo’
pregiudicare nei confronti dell’operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".
6. All’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. La Banca d’Italia designa i sistemi per l’esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d’intesa con la
Consob, i sistemi per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi
operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita’ possono essere revocate
le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema,
ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica alla
Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del
sistema designati al sensi del presente articolo.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da
esigenze di controllo dei rischi, la Banca d’Italia puo’ equiparare,
ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo, il
partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso
di un sistema, avente ad oggetto l’esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1),
e d’intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto
l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2).».
7. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite
dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».
8. L’allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e’
sostituito dall’allegato al presente decreto.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) attivita’ finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con
le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita’ accettate a garanzia di
tali operazioni;»;
b) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
« c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto
con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’articolo
4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati
all’articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di
prestito;»;
c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all’articolo 1, punto
19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della
direttiva 2006/48/CE»;
d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole:
«dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli
enti elencati all’articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dall’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE,
inclusi gli enti elencati all’articolo 2»;
e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole:
«dall’articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio
1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»;
f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole:
«dall’articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 4, punto 5), della
direttiva 2006/48/CE»;
g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole:
«dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10
novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2002/83/CE»;
h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore
della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro
accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti:
«la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l’individuazione del credito».
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire
l’individuazione della data di costituzione e delle attivita’
finanziarie costituite in garanzia. A tale fine e’ sufficiente la
registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari
ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l’annotazione del contante sul conti di
pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al
beneficiario della garanzia contenente l’individuazione del credito
e’ sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in
garanzia finanziaria tra le parti.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai crediti per i quali il debitore e’ un consumatore quale definito
dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi
in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di
tali crediti sia uno degli enti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d), numero 2).
2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti
possono rinunciare per iscritto:
a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori
del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha
ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;
b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che
impedirebbero o limiterebbero la capacita’ del creditore del credito
di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini
dell’utilizzo del credito come garanzia.».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia
che rispetti i requisiti di cui all’articolo 2 e’ efficace fra le
parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini
dell’opponibilita’ ai terzi restano fermi i requisiti di
notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore
previsti dal codice civile.».
4. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».
5. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti
finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, le modalita’ di trasferimento dei diritti, nonche’ di
costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli
sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 3

Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

1. Il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 190, e’ sostituito dal seguente:
« 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 72 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 72

(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con
regolamento l’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70,
stabilendone i presupposti, l’ambito di applicazione e le modalita’
di accertamento e di liquidazione. L’insolvenza di mercato e’
dichiarata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’apertura, da parte
dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, di una
procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall’articolo 70,
costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di
mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di
‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’ previste
dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l’autorita’
giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla
Consob e alla Banca d’Italia, anche per via telematica, l’apertura
della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti
dall’articolo 70.
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli
adempimenti previsti al comma 6, puo’ essere effettuata dalle
societa’ di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, per i
contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le
operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi
da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni
contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la
gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a
carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali
l’insolvente ha operato.
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le
societa’ di gestione previste dall’articolo 61, comma 1, i gestori
dei sistemi previsti dall’articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti
possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per
le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno
effetto in conformita’ a quanto dalle stesse previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di
liquidazione nei confronti dell’insolvente di mercato. Ai fini del
presente comma, si applicano le definizioni di ‘clausola di close-out
netting’, ‘procedura di risanamento’ e ‘procedura di liquidazione’
previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170, anche in assenza di garanzie finanziarie.
6. La procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato si
conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui,
di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal
creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di
procedura civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»;
b) l’articolo 202 e’ abrogato.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione
di quella contenuta nell’articolo 3, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2011.
2. I sistemi designati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011
continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, cosi’ come modificato dal presente decreto
legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di
designazione.
3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29
giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento
ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi’ come
modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la
nuova disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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