DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 49 Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 22-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante
attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All’articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e’ pari a 100.000
euro. La Banca d’Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle
eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione
del tasso di inflazione.»;
b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il rimborso e’ effettuato entro venti giorni lavorativi dalla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 83, comma 1. Il termine
puo’ essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto
eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni
lavorativi.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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