T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 2647 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con memoria depositata in data 18.10.2011, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il Comune, nelle more del giudizio, rilasciato il permesso di costruire in sanatoria in data 28.9.2011, insistendo però per la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di causa;

deve effettivamente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo"), avendo il Comune dato piena soddisfazione alla pretesa della ricorrente;

le spese sono poste a carico del Comune; tuttavia, tenuto conto della complessità della vicenda sottesa alla presente causa e dell’andamento di quest’ultima, pare equo fissare la misura degli onorari e dei diritti in euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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