Corte Costituzionale sentenza n. 127 SENTENZA 04 – 13 aprile 2011 . In tema di stabilizzazione del personale precario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 20-4-2011

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 aprile – 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il 10 maggio 2010 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2010. Udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il giudice relatore Luigi Mazzella; udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso depositato il 10 maggio 2010 e iscritto al n. 74 del registro ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone, al comma 1, che «I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell’ADISU» e, al comma 2, che «Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell’ADISU fino alla stabilizzazione». Sarebbe leso, innanzi tutto, l’art. 97 Cost. e, in particolare, la regola della necessita’ del concorso per l’accesso ai pubblici uffici, violata dalla previsione dell’automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. L’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la norma impugnata indica in maniera generica i requisiti per potere beneficiare della stabilizzazione; in particolare, non e’ chiaro in cosa consista la previa assunzione «a seguito di selezione pubblica», ne’ da quando decorra e come vada computato il «requisito temporale di trentasei mesi». Il ricorrente, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la regola del pubblico concorso puo’ dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002), deduce anche la violazione del criterio dell’eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati (art. 3 Cost.). La difesa dello Stato sostiene, poi, che l’art. 23 della legge reg. Puglia n. 5 del 2010 contrasta con le disposizioni contenute nell’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che costituirebbero attuazione degli artt. 3 e 97 Cost. e sarebbero dirette ad inverare quanto piu’ possibile il principio del ricorso al concorso pubblico per l’accesso agli uffici delle amministrazioni pubbliche. Esse, infatti, con riguardo alla generalita’ delle amministrazioni pubbliche ed in sostituzione delle previgenti procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego, hanno introdotto nuove modalita’ di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale. Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha quindi precluso a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene anche che le predette disposizioni contenute nell’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 costituiscono norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiche’ esse mirano a porre limiti al ricorso alle nuove assunzioni (laddove non utili), ed al dispendio di risorse finanziarie derivante da quelle assunzioni. Pertanto, la loro violazione da parte della norma impugnata comporta anche la lesione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorrente aggiunge che l’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 5 del 2010 contrasta altresi’ con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale ascrive alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile. Al riguardo la difesa dello Stato sostiene che la norma censurata si pone in contrasto con l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale contiene un’articolata regolamentazione degli strumenti lavoristici "flessibili" nel pubblico impiego che indiscutibilmente riguarda rapporti di lavoro di tipo privatistico. Il Presidente del Consiglio dei ministri menziona, infine, la sentenza di questa Corte n. 95 del 2007, la quale ha affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato", e’ retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e’, percio’, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformita’ di tale tipo di rapporti, con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilita’, costituisce un limite alla competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). Tale norma dispone che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia (comma 1) e che, ai fini dell’attuazione di tale disposizione, i predetti lavoratori restano alle dipendenze dell’Agenzia fino alla stabilizzazione (comma 2). Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata viola l’art. 3 Cost., e in particolare, i principi dell’eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, principi salvaguardati dalla regola del concorso quale necessaria modalita’ di accesso ai pubblici uffici. Sussisterebbe, poi, lesione dell’art. 97 Cost., che tale modalita’ di accesso impone. Con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la difesa dello Stato sostiene che l’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 si pone in contrasto con le previsioni dell’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, le quali costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e hanno introdotto nuove modalita’ di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. Infine il comma 2 della norma impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile), perche’ attiene a rapporti di lavoro "flessibili" nel pubblico impiego che hanno natura privatistica. 2. – La questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost. e’ fondata. L’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 comporta l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell’ente regionale interessato, con palese violazione del principio costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. Ne’ la legittimita’ della norma e’ assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine «a seguito di selezione pubblica». Infatti questa Corte ha gia’ affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» e’ requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perche’ tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato e’ chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). Va quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 per violazione dell’art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalita’ dedotti dal ricorrente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 23 della legge
della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di
lavori pubblici e disposizioni diverse).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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