T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 1173 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar e impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Eccesso di potere per difetto, erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del decreto del Ministero del lavoro della salute e politiche sociali in data 24/2/2009. Eccesso di potere per violazione delle tabelle relative al costo del lavoro delle cooperative sociali operanti in Piemonte. Eccesso di potere per violazione del bando e del capitolato speciale di gara. Violazione di legge in relazione all’art. 87 co. 2 lett. g) del d.lgs. n. 163/2006. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria..

Con un unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente contesta sostanzialmente l’anomalia dell’offerta della controinteressata, che non sarebbe sostenibile in quanto formulata in palese violazione delle tabelle ministeriali in punto costo del lavoro; in particolare erroneamente l’offerta della controinteressata avrebbe ignorato i maggiori costi del servizio dovuti alla sommatoria, al costo minimo del lavoro dettato dal contratto collettivo, degli ulteriori costi di impresa (quali maggiori spese per malattie, assenze ecc. dei dipendenti) contemplati dalle tabelle ministeriali.

Deve premettersi che parte ricorrente invoca la violazione dell’art. 87 co. 2 lett. g) del d.lgs. 163/2006 che è stato abrogato dal d.l. 70/2011, come convertito in legge con l. 12.7.2011; il giudizio di anomalia è stato condotto nel caso di specie a partire dall’agosto 2011, quindi successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla legge di conversione. Per altro tuttavia tale nuova disciplina si è accompagnata all’introduzione di una nuova prescrizione inserita nel comma 3 bis dell’art. 81 del d.lgs. 163/2006, concernente i criteri di scelta dell’aggiudicatario i quali, evidentemente, afferendo ad indicazioni del bando, non possono che trovare applicazione in relazione a bandi successivi all’entrata in vigore della nuova normativa. Pare sotto questo profilo pertanto ragionevole ritenere che il complessivo intervento sulla valutazione del costo del lavoro trovi applicazione alle gare bandite successivamente.

In ogni caso, anche a ritenere immediatamente applicabili le norme specificatamente riferite al giudizio di anomalia, resta invariato l’art. 86 co. 3 bis del d.lgs. 163/2006 per quanto in specifico concerne la complessiva conduzione del giudizio medesimo.

L’art. 86 co 3 bis prescrive una rigorosa verifica del rispetto del costo del lavoro alla luce delle indicazioni "tendenziali" evincibili dalla tabelle ministeriali. E’ sul punto pacifica e univoca giurisprudenza, congruente anche con le più recenti indicazioni normative (si veda il nuovo art. 81 co. 3bis) che inderogabili siano solo i minimi salariali di costo del lavoro dettati dalla contrattazione collettiva i quali, in sede di valutazione di congruità di una offerta, non possono ch essere.ritenuti come tali inderogabili. Altra e ben diversa problematica attiene alla verifica del rispetto tendenziale dal maggior costo "del servizio" che tiene complessivamente conto, oltre che del costo orario inderogabile del singolo lavoratore, dei maggiori costi effettivi del servizio che possono essere indotti dalla circostanza che non tutte le ore teoriche retribuite sono effettivamente lavorate (si pensi alle assenze per malattia, ferie ecc.).

Il ricorso parte da un erroneo assunto di sostanziale inderogabilità del costo indicato dalla tabelle ministeriali, inderogabilità pacificamente esclusa sia dalla normativa che dalla univoca giurisprudenza. Né il senso del ragionamento di parte ricorrente muta là dove la medesima sembra sostenere che non è il dato in sé della tabella ministeriale ad essere inderogabile ma lo sono i parametri di computo ivi utilizzati, che evidentemente ne sono i necessari presupposti.

In realtà non può che ribadirsi che l’unico parametro di computo dettato dalla tabelle ministeriali effettivamente inderogabile è la retribuzione minimia inderogabile oraria dettata dalla contrattazione collettiva (che in nessun punto del ricorso si contesta essere stata violata nell’offerta della controinteressata) mentre i restanti maggiori costi, se pure esistenti, possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente e omogeneamente previsto dalla tabelle ministeriali. Tanto è effettivamente avvenuto nel caso di specie, evincendosi dai documenti in atti che l’amministrazione ha condotto una attenta analisi dei costi esposti dalla controinteressata, ove anche le voci astrattamente contestate dalla ricorrente (costi per assenze ecc.) sono regolarmente esposte e computate, anche se in termini ridimensionati rispetto alle tabelle ministeriali.

Né infine la ricorrente, in relazione all’analitica documentazione della verifica di anomalia prodotta in giudizio, ha contestato alcunché in specifico; infine è complessivamente corretta l’osservazione della controinteressata che ha evidenziato come il ribasso significativamente diverso proposto dalla medesima rispetto alla ricorrente è sostanzialmente ascrivibile al minor margine di utile riservatosi dall’impresa, essendo per contro minima la differenza esposta in termini di complessivo costo orario delle prestazioni.

La domanda non può trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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