T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 1625 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di un vecchio fabbricato ad uso artigianale posto in via Europa, 15, nel Comune di Quarrata e contraddistinto nel NCEU al foglio 33, particella 396, sub. 2.

In data 28 febbraio 1995 veniva presentata domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 724 del 1994, chiedendo di regolarizzare il cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale.

Con il provvedimento indicato in epigrafe l’istanza veniva respinta sul rilievo che "il fabbricato in questione risulta essere posizionato a ridosso del Rio Falchereto, quindi ad una distanza inferiore a mt. 10 dal piede dell’argine stesso, ricadente pertanto in una fascia sottoposta vincolo di sicurezza idraulica, interdetta ai sensi del T.U. n. 523 / 1904, e quindi non suscettibile di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, lett. b) della legge 47/85".

Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

2. Violazione dell’art. 96 del r.d. n. 523/1904 e dell’art. 33 della legge n. 47/1985. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta irragionevolezza.

3. Ulteriore violazione dell’art. 96 del r.d. n. 523/1904. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti manifesta irragionevolezza.

4. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 241/1990. Ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per omessa e/o insufficiente istruttoria.

5. Ulteriore violazione dell’art. 96 del r.d. n. 523/1904 e dell’art. 1 del r.d. n. 1775/1933, nonché dell’art. 18 della legge n. 241/1990. Ulteriore eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il funzionario responsabile del Servizio edilizio della Comune di Quarrata ha respinto l’istanza di condono edilizio presentato dalla società ricorrente, ai sensi della legge n. 724 del 1994, al fine di sanare il cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale dell’edificio posseduto da quest’ultima e contraddistinto nel NCEU al foglio 33, particella 396, sub. 2.

Il ricorso è fondato.

Viene in primo luogo in rilievo la violazione del giusto procedimento denunciata con il primo mezzo di impugnazione e realizzatasi con l’omessa comunicazione all’interessata dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

La censura merita condivisione.

L’art. 10 bis della l. n. 241/1990 stabilisce che, "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda".

La norma che trova applicazione anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della novella del 2005 che l’ha introdotta (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 24 agosto 2006, n. 4281), imponendo all’Amministrazione l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, introduce nel procedimento un principio di garanzia partecipativa consentendo all’interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione e instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore. (cfr. ad es. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 11 febbraio 2008, n. 699).

Inoltre, l’assolvimento dell’obbligo in parola, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 08 aprile 2011, n. 933).

L’omissione di tale obbligo informativo non vizia l’atto finale solo nel caso in cui, ex art. 21 octies comma 2, prima parte, l. n. 241/1990, l’Amministrazione dimostri che il provvedimento, anche per la sua natura vincolata, non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 25 ottobre 2010, n. 21436).

Nella fattispecie, il Comune di Quarrata non ha adempiuto a tale obbligo, né ha fornito dimostrazione del carattere vincolato del provvedimento adottato che si manifesta, perciò, viziato sotto tale profilo.

Fondato si palesa, altresì, il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta che il Comune abbia erroneamente interpretato le norme relative alla sanatoria edilizia in questione sull’assunto che l’edificio sarebbe stato realizzato in un’area sita ad una distanza inferiore a mt. 10 dal piede dell’argine del Rio Falchereto, presidiata, pertanto, da un vincolo assoluto di inedificabilità per motivi di sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n. 523 / 1904.

L’art. 33 della l. n. 47/1985 dispone che non sono suscettibili di sanatoria le opere eseguite in contrasto con "vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici" ed "ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree".

Tra i suddetti vincoli rientrerebbe, secondo l’Amministrazione intimata, quello fissato dall’art. 96, lett. g) del TU n. riferito a "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti".

La fattispecie oggetto del procedimento non rientra tuttavia tra quelle appena riferite.

Osserva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, nel caso di mutamento abusivo senza opere edilizie della destinazione di un immobile, il rilascio della sanatoria è ammesso quando, sulla base di elementi obiettivi, sia possibile verificare in concreto l’uso diverso da quello assentito e purché sussista un’oggettiva conformazione strutturale dell’immobile coerente con l’uso per il quale è stata avanzata domanda (in tal senso, Cons. Stato, IV, 9 settembre 2009, n. 5416; id. 21 maggio 2010, n. 3231 T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 08 aprile 2011, n. 2055).

Al di fuori di tali limiti non vi sono impedimenti all’ammissione alla regolarizzazione edilizia del manufatto, posto che, in tale ipotesi, non viene in rilievo alcuna modificazione della volumetria o della sagoma dell’edificio.

Ciò comporta, nel caso di specie, un’evidente inconferenza delle argomentazioni utilizzate dal Comune per negare la sanatoria.

E’ palese, infatti, che la preesistenza dell’edifico, del quale nell’atto di compravendita è attestata la realizzazione in data anteriore al 1967 (circostanza non contestata da controparte), non costituisce motivo dell’istanza di parte e neppure vengono in rilievo abusivi incrementi di volumetria che potrebbero dare luogo a contestazione.

Ne consegue che, incontestata la permanenza del fabbricato nell’area su cui fu, a suo tempo realizzata, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla legittimità e conseguente sanabilità del mutamento di destinazione d’uso, ovvero, al più, sulla compatibilità di tale nuova destinazione con la collocazione dell’edificio ed i vincoli idraulici insistenti sull’area.

Ma di tale valutazione non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Condanna il Comune di Quarrata al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Quarrata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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