Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 06-10-2011, n. 36360 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione A.A. avverso l’ordinanza in data 11 gennaio 2011 con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal locale Gip in riferimento alle contestazioni provvisorie D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex artt. 73 e 74, per fatti commessi tra ottobre e dicembre 2009.

Gli elementi indiziari erano costituiti in primo luogo dal tenore di conversazioni registrate a partire da ottobre 2009 nella sala colloqui del carcere di (OMISSIS), tra i coindagati G. F. e V.S. (tratti in arresto per flagrante spaccio di stupefacenti in via (OMISSIS)) e i rispettivi familiari.

Tali soggetti conversavano a proposito del traffico illecito ancora in corso, lasciando emergere che lo stesso fosse gestito da A. A. il quale ne amministrava anche i proventi facendoli pervenire ai detenuti sodali e ai familiari, pure per pagare le spese legali.

Altro elemento indiziario era costituito dal servizio di video- ripresa eseguito dalle forze dell’ordine in via (OMISSIS), servizio dal quale erano emerse cospicue e continuative attività di spaccio ad opera di G.F. (poi arrestato il 14 novembre 2009), B.A. e B.A..

In quelle circostanze l’ A.A. effettuava numerosi passaggi sul luogo dello spaccio parlando anche con B. e B.: ossia i soggetti menzionati anche nel corso dei colloqui intercettati tra V. e G. con i familiari, in carcere. Infine, terzo elemento indiziario era quello delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.G., C.N. e D.E., minacciato quest’ultimo da A.A. nel carcere di A. nel settembre 2010 se avesse dato corso alla volontà di collaborare con la giustizia.

Il Tribunale argomentava inoltre sulla correttezza della contestata aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente oggetto della condotta in esame.

Ad avviso del Tribunale tale aggravante sussisteva perchè l’attività di spaccio era continuativa e sistematica che rendeva in una giornata anche 3600 Euro, come desunto da uno dei colloqui intercettati in carcere.

Inoltre il servizio di osservazione della PG aveva permesso di appurare che nel periodo delle riprese (dieci giorni) erano stati effettuate circa 100 cessioni di droga.

Un ulteriore elemento sintomatico era la forte disponibilità di danaro da parte dell’ A., deputato a provvedere ai bisogni dei detenuto.

Un quarto elemento si ricavava dalla parte espositiva dei fatti, laddove si attribuiva a M.G. la affermazione di avere fornito al clan dell’ A., prima dell’arresto avvenuto nell’ottobre 2009, 20 chili di marjuana.

Deduce l’impugnante la erronea applicazione della D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80.

La stessa è stata ritenuta senza tenere conto dello stato della giurisprudenza di legittimità che richiede di configurare un pericolo per un numero eccezionalmente alto di tossicodipendenti.

Nel caso di specie era stata invece interessato un’area molto limitata (piazza rionale) della città di Catania.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Una parte consistente della giurisprudenza di questa Corte- quella alla quale si aderisce- sostiene il principio secondo cui in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non essendo consentito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, deve aversi riguardo 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili) (Sez. 4, Sentenza n. 9927 del 01/02/2011 Ud. (dep. 11/03/2011) Rv. 249076; Presidente: Marzano F. Estensore: Brusco CG. Relatore: Brusco CG. Imputato: Ardizzone.

P.M. Geraci. Si tratta di un filone interpretativo che si richiama ai principi enunciati in materia dalla sentenza SSUU Primavera del 2000 ossia all’assunto secondo cui la circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.

Nella specie, la ordinanza impugnata non sembra essersi discostata da questi criteri e, condividendo la valutazione espressa dal gip, ha posto in evidenza l’assai significativo dato ponderale di sostanza stupefacente (detenzione anche di oltre 20 chili di droga leggera), il rilevante pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comportava, l’elevatissimo numero di consumatori che avevano usufruito dell’acquisto di un tale quantitativo di sostanza (cento in dieci giorni), testimoniato anche dai consistenti guadagni.

Trattasi di apprezzamento che, in quanto congruamente e logicamente motivato, si sottrae al vaglio di legittimità essendo rispettoso dei criteri indicati dalle sezioni unite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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