Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 06-10-2011, n. 36354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di La Spezia ha richiesto al GIP l’archiviazione del procedimento sorto a carico di dipendenti del Comune di Corrodano ritenuti colpevoli di falsità documentale in seno al registro di protocollo.

R.S., destinatario di avviso della richiesta di archiviazione, ha avanzato atto di opposizione lamentando la carenza di specifiche indagini e suggerendone di nuove e più pertinenti.

Il Giudice, con il decreto 29.7.2010 emesso de plano, oggetto dell’attuale impugnazione ha preso atto dell’opposizione, ma ha concluso che ‘eventuali investigazioni suppletive appaiono non percorribili in quanto non sarebbero comunque in grado di cambiare il quadro probatorio e le valutazioni nel senso sopra indicatò.

L’impugnazione avanzata dalla difesa della persona offesa R. lamenta la scelta di emettere senza udienza in contraddittorio il decreto.

Motivi della decisione

Il Giudice ha preso atto dell’opposizione ma ha ritenuto che le indagini proposte non avrebbero raggiunto l’obiettivo di spostare il proprio giudizio. Così ha ritenuto di legittimare l’omessa integrazione del contraddittorio.

Orbene, il GIP – come già ritenuto da questa Corte (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, 10 giugno 2010 p.o. in proc. Peduzzi, Rv. 247428) – può deliberare de plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del p.m. non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato.

Il caso in esame propone proprio questa situazione, in cui motivatamente (e non illogicamente) è stata espressa una valutazione di obiettiva inutilità delle ulteriori indagini.

Pertanto la Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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