Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 06-10-2011, n. 36351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che correttamente il gip, a seguito della morte della p.o., e stante l’impossibilità per il PM di procedere in udienza alla modifica dell’imputazione(da lesioni volontarie ad omicidio preterintenzionale), ha disposto la trasmissione degli atti al PM stesso affinchè provvedesse in tal senso;

considerato, pertanto,che il ricorso è manifestamente infondato, in assenza degli elementi costitutivi dell’abnormità strutturale o funzionale;

visti gli artt. 611, 616 c.p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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